CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 24688/2020 del 05-11-2020
principi giuridici
In tema di responsabilità solidale, la presunzione di pari responsabilità tra condebitori solidali di cui all'art. 1298, comma 2, c.c., può essere superata dalla prova di una diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro, gravante sul condebitore che intenda escludere o limitare la propria responsabilità.
In tema di responsabilità sanitaria, la responsabilità della struttura sanitaria può derivare sia dall'inadempimento degli obblighi prescritti per l'erogazione del servizio sanitario, sia dall'attività illecita degli ausiliari di cui la struttura si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., fondandosi sull'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione e sull'assunzione del rischio per i danni che ne derivino al creditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione di Responsabilità tra Struttura Sanitaria e Medico: Onere della Prova e Presunzione di Parità
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda di responsabilità medica, in cui un paziente citava in giudizio una struttura sanitaria e un medico, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un intervento chirurgico ritenuto mal eseguito. Il tribunale di primo grado accoglieva la domanda del paziente, condannando in solido la struttura e il medico al risarcimento. Veniva altresì accertato un riparto interno di responsabilità tra i due convenuti, fissato al 50% per ciascuno, rigettando la domanda di regresso della struttura nei confronti del medico.
La Corte d'Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. La struttura sanitaria proponeva quindi ricorso per Cassazione, contestando, in particolare, l'applicazione della presunzione di parità di responsabilità tra i condebitori solidali, prevista dall'art. 1298, comma 2, del codice civile. La ricorrente sosteneva che, accertata la colpa del medico nell'esecuzione dell'intervento, la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere la sua responsabilità esclusiva o, quantomeno, in misura superiore al 50%.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria si configura come una responsabilità a "doppio binario", derivante sia dall'inadempimento degli obblighi inerenti all'erogazione del servizio sanitario, sia dall'attività illecita dei soggetti di cui la struttura si avvale, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che la condotta negligente del medico non poteva essere "isolata" dal più ampio contesto delle scelte organizzative della struttura, di cui il medico era parte integrante.
La Cassazione ha ribadito che, in linea astratta, spettava alla struttura sanitaria vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro. A tal fine, non era sufficiente la mera affermazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorreva dimostrare che l'evento dannoso derivava da una condotta del tutto dissonante rispetto all'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. In assenza di tale prova, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, anche in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali, al fine di superare la presunzione pro quota paritaria.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la struttura sanitaria non aveva specificamente contestato la ripartizione di responsabilità operata dal giudice di primo grado, limitandosi a riproporre genericamente la tesi della responsabilità esclusiva del medico. Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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