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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 25688/2020 del 13-11-2020

principi giuridici

La banchina stradale, quale parte della strada esterna alla carreggiata destinata al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, non necessita di una larghezza minima o massima né di specifiche caratteristiche strutturali, essendo sufficiente che lo spazio sia libero da ingombri e di dimensioni tali da consentire l'effettivo assolvimento delle predette funzioni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Autovelox e Banchina Stradale: Requisiti e Valutazione Giudiziale


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa a una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, contestata da un automobilista. La multa era stata elevata tramite un dispositivo autovelox posizionato su una strada extraurbana. Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione, sostenendo che il tratto stradale in questione non possedesse le caratteristiche richieste per l'installazione di tali apparecchiature, in particolare l'assenza di una banchina adeguata. Inoltre, lamentava la mancanza di idonea segnaletica di preavviso e la mancata taratura periodica dell'autovelox.
Il Giudice di ### aveva inizialmente rigettato l'opposizione, riducendo però l'importo della sanzione al minimo edittale. Successivamente, il Tribunale aveva confermato la decisione di primo grado. L'automobilista ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando due motivi di doglianza. Il primo motivo riguardava la presunta erronea valutazione del Tribunale circa l'idoneità del tratto stradale ad essere incluso nell'elenco prefettizio delle strade ove è consentita l'installazione di autovelox, contestando specificamente la presenza della banchina. Il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione alle istanze istruttorie proposte e alla valutazione delle caratteristiche del tratto di strada.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. I giudici hanno richiamato la propria giurisprudenza consolidata in materia di definizione e requisiti della banchina stradale. Hanno ribadito che la banchina è quella parte della strada situata oltre la linea continua destra che delimita la carreggiata, destinata al transito dei pedoni o alla sosta di emergenza, senza che sia prevista una larghezza minima o massima specifica. Ciò che rileva è che si tratti di uno spazio esterno alla carreggiata, libero da ingombri e di dimensioni tali da consentire l'effettivo svolgimento delle sue funzioni.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come il Tribunale avesse accertato, sulla base della documentazione fotografica, la presenza di spazi, seppur a volte ridotti, tra il margine della carreggiata e altri elementi (marciapiede, spartitraffico, ciglio interno della cunetta), configurabili come banchine. Tale accertamento di fatto, in quanto tale, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la legittimità della sanzione, ritenendo sussistenti gli elementi necessari per l'inserimento del tratto stradale nell'elenco prefettizio previsto dalla legge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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