CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 2914/2020 del 07-02-2020
principi giuridici
La collazione, ai sensi dell'art. 740 c.c., postula l'accettazione dell'eredità anche nell'ipotesi di successione per rappresentazione, presupponendo la qualifica di erede in capo al discendente che succede per rappresentazione.
La disposizione di cui all'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini prescritti, non si applica al donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius in vita con atto di liberalità, in quanto il titolo del trasferimento è la donazione e il bene non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione o la scelta del donatario di conferire il bene in natura ai fini della collazione.
In caso di lesione della legittima determinata da disposizioni in favore di coeredi, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, in quanto la redazione dell'inventario, elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata, costituisce una forma di tutela del terzo estraneo alla successione, esigenza che non si pone nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi.
Qualora il de cuius abbia esaurito in vita il suo patrimonio mediante donazioni, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario pretermesso, non acquistando la qualità di erede né la titolarità dei beni attribuiti ad altri per il solo fatto dell'apertura della successione, può conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge solo agendo per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Collazione e Azione di Riduzione: Accettazione dell'Eredità e Tutela dei Legittimari
La pronuncia in esame affronta un complesso caso successorio, originato da un'azione promossa da alcune figlie di una persona defunta contro il coniuge e i figli del fratello premorto, al fine di ottenere la divisione dell'eredità materna e, in subordine, la riduzione di una donazione effettuata dalla madre al fratello.
Il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione degli istituti della collazione e dell'azione di riduzione, con particolare riferimento alla necessità o meno dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dei legittimari che agiscono in riduzione.
Nel caso di specie, la madre era deceduta lasciando un esiguo saldo attivo sul conto corrente, ma aveva donato in precedenza al figlio l'intera quota di patrimonio ereditata dal marito. Le figlie, sorelle del donatario, agivano quindi per la divisione della massa ereditaria, previa collazione dei beni donati, o, in subordine, per la riduzione della donazione al fine di reintegrare la loro quota di legittima.
I giudici di merito avevano rigettato le domande, ritenendo che i nipoti della de cuius, succeduti al padre per rappresentazione, non avessero l'obbligo di conferire alla massa ereditaria quanto donato all'ascendente, non avendo acquisito la qualità di eredi. Inoltre, avevano negato la possibilità di agire in riduzione per lesione di legittima, in assenza di previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte delle attrici.
La Suprema Corte, pur confermando la necessità dell'accettazione dell'eredità ai fini della collazione, ha censurato la decisione di merito nella parte in cui subordinava l'azione di riduzione all'accettazione beneficiata dell'eredità. I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato che tale requisito non è necessario quando la lesione della legittima deriva da disposizioni a favore di coeredi, in quanto questi ultimi sono in grado di verificare la consistenza dell'asse ereditario.
Inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di totale assenza di beni relitti, il legittimario pretermesso, ovvero colui che è stato completamente escluso dalla successione, non acquista la qualità di erede per il solo fatto della morte del de cuius, ma può agire direttamente per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, senza necessità di accettare l'eredità con beneficio di inventario.
La Suprema Corte ha quindi accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 564 c.c., cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché riesamini la questione alla luce dei principi di diritto enunciati.
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