CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 451/2020 del 14-01-2020
principi giuridici
In caso di sospensione dell'incarico conferito a un architetto o ingegnere, il compenso per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa del mancato completamento dell'incarico, inclusa la revoca da parte del committente.
Nei rapporti tra privati, i minimi tariffari stabiliti per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti sono inderogabili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Compensi professionali e sospensione dell'incarico: la Cassazione ribadisce l'inderogabilità dei minimi tariffari e l'indennizzo per le prestazioni parziali
La Suprema Corte è intervenuta in una controversia relativa al pagamento di competenze professionali dovute a un architetto per la progettazione di un piano di lottizzazione. La vicenda trae origine da un'opposizione a decreti ingiuntivi presentata da alcune società cooperative, committenti dell'incarico, contestando l'ammontare delle somme richieste dal professionista.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato le opposizioni, ma la Corte d'Appello, in parziale riforma, aveva ridotto le competenze professionali. In particolare, la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inadempimento sollevata dalle società, ritenendo che la non conformità del progetto alla normativa urbanistica fosse dovuta a un evento sopravvenuto non imputabile al professionista. Tuttavia, aveva determinato i compensi secondo i minimi tariffari, riducendoli ulteriormente del 30% a causa dell'impossibilità di realizzazione del progetto. Aveva inoltre escluso l'aumento del 25% richiesto dal professionista per le "prestazioni sospese", consistenti nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori, in quanto non svolte a causa della mancata approvazione del progetto.
Il professionista ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata applicazione della maggiorazione del 25% per le prestazioni sospese e la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
In merito alla maggiorazione per le prestazioni sospese, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi della legge ###/49, l'architetto o l'ingegnere hanno diritto a tale maggiorazione, a titolo di indennizzo, indipendentemente dallo svolgimento effettivo dell'attività, qualora il progetto e la direzione dei lavori fossero previsti nell'incarico e indipendentemente dai motivi della sospensione. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui tale maggiorazione è dovuta anche in caso di revoca dell'incarico da parte del committente.
Quanto alla riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari, la Cassazione ha ribadito che, in base alla legge ###/76, i minimi tariffari per gli architetti sono inderogabili nei rapporti tra privati. Pertanto, la Corte d'Appello aveva errato nel ridurre il compenso al di sotto di tali minimi.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato ai sensi della legge professionale, indipendentemente dalla causa del mancato completamento dell'incarico e anche se determinato dalla revoca da parte del committente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.