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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5309/2020 del 27-02-2020

principi giuridici

In tema di competenza territoriale nelle azioni per contraffazione di marchio commessa a mezzo internet, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., il forum commissi delicti si radica nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, inteso quale luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale lesivo del diritto di privativa.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c., l'esistenza di una unità locale di una società non è sufficiente a radicare la competenza nel luogo ove tale unità è situata, essendo necessario, altresì, che la stessa sia dotata di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorrenza Sleale Online e Competenza Territoriale: Il Luogo di Stabilimento dell'Inserzionista Determina il Foro Competente


La pronuncia in esame affronta una questione di competenza territoriale in una causa di contraffazione di marchio e concorrenza sleale commessa attraverso l'utilizzo di parole chiave su una piattaforma di prenotazioni online. La società attrice, titolare del marchio "###", lamentava che, digitando tale termine all'interno del sito booking.com, venivano visualizzate strutture alberghiere concorrenti, configurando una violazione del proprio diritto di privativa e un atto di concorrenza sleale.
Il Tribunale adito in primo grado aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di ### ritenendo che le società convenute avessero sede rispettivamente ad ### e a ### e che la sede secondaria di ### della società ###com BV non avesse poteri di rappresentanza. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte a seguito di ricorso per regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'incompetenza del Tribunale adito in primo grado. I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in materia di proprietà industriale, occorre fare riferimento al luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva. Nel caso di violazioni commesse attraverso internet, tale luogo coincide con quello di stabilimento dell'inserzionista, ovvero il soggetto che ha avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale contenente la parola chiave incriminata.
La Corte ha precisato che il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista è quello che meglio garantisce la prevedibilità del foro competente, evitando una proliferazione incontrollata di sedi giudiziarie competenti e la pratica del forum shopping. Tale principio, già affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di competenza giurisdizionale, è stato ritenuto applicabile anche ai fini della determinazione della competenza territoriale interna, in virtù dell'art. 120, comma 6, del Codice della Proprietà Industriale.
Nel caso specifico, poiché le società convenute avevano sede legale al di fuori della circoscrizione del Tribunale originariamente adito e non era stata dimostrata l'esistenza di una sede secondaria con poteri di rappresentanza nel territorio di competenza di tale Tribunale, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di declinare la competenza in favore del Tribunale di ### luogo in cui ha sede ###com ###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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