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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 9293/2020 del 20-05-2020

principi giuridici

In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'indennità prevista dall'art. 50 della L. n. 183 del 2010, per il caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata, non rappresenta l'unica misura sanzionatoria, sostitutiva di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili a un tale accertamento, bensì un indennizzo che tiene luogo del solo risarcimento dei danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo restando il diritto del lavoratore al ripristino ovvero alla "conversione" del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza, restando, altresì, fermo il diritto alle eventuali differenze di retribuzione maturate in relazione ai periodi lavorati.

In tema di contratto di apprendistato, l'art. 16 del d.lgs. n. 196 del 1997, ratione temporis applicabile, ferma la previsione di un termine minimo e massimo, rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata, sicché, per escludere la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato, è necessario che il datore di lavoro eserciti tempestivamente la facoltà di recesso accordatagli dalla legge; ne consegue che ove, poi, il rapporto sia qualificato sin dall'origine come a tempo indeterminato, la disciplina di cui all'art. 32, commi 5 e 7, della I. n. 183 del 2010 è inapplicabile.

In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Apprendistato, Collaborazione Coordinata e Continuativa e Stabilizzazione del Rapporto di Lavoro: Profili di Validità e Tutele


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una lavoratrice e una società, poi scissa in due entità distinte, in merito alla natura del rapporto di lavoro intercorso. La lavoratrice aveva inizialmente stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, successivamente trasformato in un contratto di apprendistato part-time. Contestava, tuttavia, la validità di entrambi i contratti, sostenendo che il primo dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il secondo fosse nullo per mancanza della causa formativa, in quanto già in possesso delle competenze richieste.
In primo grado, il giudice del lavoro accoglieva le ragioni della lavoratrice, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, la nullità del termine apposto al contratto di apprendistato e condannando le società al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, accogliendo anche l'appello incidentale della lavoratrice e condannando una delle due società, in solido con l'altra, al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo antecedente alla scissione.
La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme in materia di stabilizzazione del personale impiegato a progetto, l'omesso esame di circostanze decisive relative all'assunzione della lavoratrice in applicazione di tali norme, nonché l'erronea applicazione delle disposizioni in materia di offerte di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La società ricorrente sosteneva, inoltre, che il contratto di apprendistato avesse novato il precedente contratto a progetto e che, pertanto, quest'ultimo non potesse più essere oggetto di valutazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. In particolare, la Corte ha rilevato che la società ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto nel ricorso gli accordi e i contratti rilevanti, né le censure mosse alla sentenza di primo grado, impedendo così alla Corte di Cassazione di avere una completa cognizione della controversia. Inoltre, la Corte ha evidenziato che si era formato il giudicato interno in ordine alla nullità del contratto a progetto, in quanto la società non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il progetto fosse formulato in termini troppo generici e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro dovesse considerarsi subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio.
La Corte di Cassazione ha, altresì, escluso la sussistenza dei presupposti per la sanatoria del rapporto di lavoro, rilevando l'assenza di atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di legge. Infine, la Corte ha confermato la nullità del contratto di apprendistato per mancanza della causa formativa, in quanto la lavoratrice era già in possesso delle competenze richieste.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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