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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 9770/2020 del 26-05-2020

principi giuridici

In caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la spedizione del titolo per posta ordinaria, in ragione delle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina postale, configura condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, comportando l'esposizione volontaria a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e dal dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, configurandosi come antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale comportamento colposo della banca nell'identificazione del presentatore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Assegni non trasferibili: concorso di colpa del mittente nella spedizione per posta ordinaria


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affrontato il tema della responsabilità in caso di negoziazione fraudolenta di assegni non trasferibili, focalizzandosi sul possibile concorso di colpa del soggetto che ha spedito il titolo a mezzo posta ordinaria.
La vicenda trae origine da una controversia tra una società, emittente di assegni di traenza per liquidazioni di sinistri, e un operatore di servizi di bancoposta. La società lamentava che alcuni assegni, inviati ai beneficiari via posta, fossero stati sottratti e incassati da terzi mediante documenti falsificati, costringendola a effettuare un secondo pagamento ai legittimi creditori. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria della società, condannando l'operatore di bancoposta. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione.
La questione giunta all'attenzione della Suprema Corte verteva, in particolare, sulla possibilità di configurare un concorso di colpa della società danneggiata, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, del Codice Civile, per aver scelto di spedire gli assegni tramite posta ordinaria, anziché con modalità più sicure come la raccomandata o l'assicurata.
I giudici di legittimità, pur confermando l'orientamento secondo cui la banca che negozi un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario è responsabile del danno, hanno ritenuto che la scelta di spedire il titolo per posta ordinaria possa costituire un elemento di concorso di colpa del mittente. La Corte ha evidenziato come tale modalità di spedizione, a fronte della disponibilità di servizi postali più sicuri e di strumenti di pagamento alternativi, esponga il mittente a un rischio superiore alla norma, violando il dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché, in diversa composizione, valutasse la sussistenza e l'entità del concorso di colpa della società emittente, tenendo conto del principio di diritto enunciato. In sostanza, la Corte ha affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, pur munito di clausola di non trasferibilità, può concorrere a determinare il danno in caso di sottrazione e incasso fraudolento, in quanto tale modalità di spedizione espone il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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