CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 10692/2021 del 22-04-2021
principi giuridici
Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire, con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita, ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo.
Dal momento dell'adesione alla stipulazione da parte del terzo beneficiario, è solamente questi ad essere legittimato ad esercitare i diritti nascenti dal contratto nei confronti del promittente, ivi compreso quello di risarcimento del danno.
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testo integrale
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sintesi e commento
Legittimazione ad agire nel contratto a favore di terzi: spetta solo al beneficiario aderente
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla legittimazione ad agire in un contratto a favore di terzi, dirimendo una controversia nata da un contratto di viaggio, studio e soggiorno all'estero. La vicenda trae origine da un inadempimento contrattuale relativo a un servizio specifico, il cui costo non era stato correttamente trasferito a causa di un errore nella disposizione di un bonifico.
Nel caso di specie, i genitori avevano stipulato un contratto con una società cooperativa per conto del figlio e della sua compagna, al fine di ottenere un visto di ingresso per motivi di lavoro temporaneo in ###. A seguito di un errore nell'esecuzione di un bonifico da parte di un soggetto che agiva per conto della cooperativa, il servizio non era stato erogato, dando origine a una controversia legale.
In primo grado, il Giudice di ### aveva condannato in solido la cooperativa e il soggetto che aveva eseguito il bonifico errato a rimborsare la somma versata. Il Tribunale, in sede di appello, aveva parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo la sola legittimazione ad agire della madre, in quanto parte del contratto stipulato a favore del figlio. Il Tribunale aveva altresì confermato la legittimazione passiva del soggetto che aveva eseguito il bonifico, ritenendolo responsabile a titolo extracontrattuale per aver causato l'inadempimento del contratto.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, che ha ribaltato la decisione del Tribunale. La Corte ha chiarito che, una volta che il terzo beneficiario ha aderito al contratto stipulato in suo favore, è quest'ultimo il solo soggetto legittimato ad agire per l'adempimento della prestazione oggetto del diritto. La Corte ha precisato che, in assenza di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, in quanto l'azione avrebbe dovuto essere promossa direttamente dal beneficiario del contratto e non anche dallo stipulante. La Corte ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità extracontrattuale del soggetto che aveva eseguito il bonifico errato.
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