CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 14105/2021 del 24-05-2021
principi giuridici
La sentenza di divisione, pur avendo natura costitutiva qualora ad un condividente siano assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione, qualora ponga a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio.
L'assegnazione di un bene e il relativo conguaglio, ancorché occasionati dalla potestas del giudice di costituire, nei casi di legge, rapporti giuridici, non rientrano nell'area delle contrattazioni sinallagmatiche commutative inter vivos, ma sono riconducibili all'ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria.
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva e delle finalità che la parte intende perseguire.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegnazione di beni in sede di divisione ereditaria e comunione legale: natura del conguaglio e applicabilità dell'art. 179 c.c.
La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'annosa questione dell'inclusione o meno nella comunione legale dei beni acquistati da un coniuge in regime di comunione durante il matrimonio, a seguito di una divisione ereditaria con corresponsione di un conguaglio.
La vicenda trae origine da un giudizio promosso da un soggetto al fine di vedersi riconosciuta la comproprietà, nella misura del 50%, di una quota di un immobile di proprietà esclusiva della moglie, acquistata da quest'ultima in costanza di matrimonio. Nello specifico, la moglie aveva ereditato dai genitori e da un fratello delle quote di un appartamento. Successivamente, nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria, le era stata attribuita l'intera proprietà dell'immobile, con l'obbligo di versare un conguaglio agli altri coeredi. Il marito sosteneva che la quota di immobile acquisita dalla moglie a seguito della divisione, e per la quale era stato versato un conguaglio, fosse entrata a far parte della comunione legale.
Il Tribunale accoglieva la domanda del marito, ma la Corte d'Appello riformava la decisione, rigettando la pretesa. I giudici di secondo grado ritenevano che il pagamento del conguaglio non fosse assimilabile al pagamento del prezzo in una compravendita, e che l'attribuzione della quota di immobile derivasse, in realtà, dal titolo successorio, rientrando quindi tra i beni personali esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b), del codice civile.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi del marito (nel frattempo deceduto), confermando la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la sentenza di divisione ha natura dichiarativa, con efficacia retroattiva, limitatamente all'effetto distributivo dei beni tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote. Tuttavia, ha precisato che tale principio non opera quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, poiché in tal caso la sentenza produce effetti costitutivi.
Nonostante ciò, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di pagamento di un conguaglio, imposto ad uno dei condividenti, ha la mera funzione di perequare il valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo allo scioglimento della comunione. L'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, né lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente può essere qualificato come atto di alienazione.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, il titolo di acquisto della quota di immobile da parte della moglie fosse da individuarsi nelle successioni ereditarie del padre, della madre e del fratello. Pertanto, l'acquisto, pur avvenuto in costanza di matrimonio, rientrava nella previsione dell'art. 179, comma 1, lett. b), del codice civile, escludendo il bene dalla comunione legale. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale circostanza che il conguaglio sia stato pagato con denaro proveniente dall'unica fonte di reddito della famiglia non incide sulla natura personale del bene acquisito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.