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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 15080/2021 del 31-05-2021

principi giuridici

Nel giudizio di divisione, la morte del notaio delegato alla vendita dei beni non determina la sospensione del processo esecutivo, né configura una causa di interruzione o estinzione dello stesso, non sussistendo un rapporto di riassunzione tra la sentenza che dispone la divisione e la successiva fase di vendita.

L'evento interruttivo che colpisce l'ausiliario del giudice, ivi compreso il professionista delegato, non determina l'interruzione del processo esecutivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Estinzione del Processo Esecutivo per Decesso del Professionista Delegato alla Vendita


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda complessa originata da una procedura esecutiva immobiliare sospesa in attesa della definizione di un giudizio di divisione. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione di una procedura esecutiva immobiliare, in attesa dell'esito del giudizio di divisione della comunione tra i debitori esecutati. Il Tribunale, successivamente, aveva dichiarato lo scioglimento della comunione e disposto la vendita all'incanto dei beni, delegando a tal fine un notaio. Tuttavia, il notaio delegato era deceduto senza aver dato inizio alle operazioni di vendita.
A seguito di tale evento, la società creditrice procedente aveva chiesto la riassunzione dell'esecuzione, richiesta inizialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, ma poi riformata dal Tribunale in sede di reclamo, che aveva accolto la tesi degli esecutati di intervenuta estinzione per mancata riassunzione o, comunque, per inidoneo atto di impulso. La Corte d'Appello, adita dalla creditrice, aveva a sua volta riformato la decisione del Tribunale, rigettando il reclamo e confermando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava la presunta estinzione del processo esecutivo a seguito del decesso del notaio delegato alla vendita, e la conseguente necessità di riassunzione del procedimento. I ricorrenti sostenevano che l'unitarietà del giudizio di divisione non esonerava il creditore procedente dall'onere di dare impulso al processo, evitando la stasi procedimentale derivante dalla morte del professionista delegato, nel termine semestrale previsto dalla legge a pena di decadenza.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo addotto. I giudici di legittimità hanno precisato che il giudizio di divisione, presupposto logico della vendita dei beni pignorati, si conclude soltanto con l'effettiva divisione dei beni. Pertanto, a seguito del decesso del notaio delegato, il giudizio di divisione era da considerarsi quiescente, e non sospeso, non essendo applicabile l'articolo del codice di procedura civile che disciplina l'integrazione dei provvedimenti istruttori.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che al processo esecutivo non si applica l'istituto dell'interruzione, e che, pertanto, non poteva essere riassunto prima del conseguimento del risultato utile della divisione, consistente nell'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima. Di conseguenza, l'evento interruttivo che colpisce l'ausiliario del giudice non determina alcuna interruzione del processo esecutivo, e tra la sentenza che dispone la divisione e la successiva fase di vendita non si pone un rapporto di riassunzione in senso tecnico. La stasi nelle operazioni di vendita, anche se prolungata, non implica alcuna interruzione suscettibile di essere superata solo con riassunzione.
In definitiva, la Corte ha rilevato l'assenza di una fattispecie concreta riconducibile all'ipotesi normativa dell'estinzione del processo esecutivo. Aggiungendo, per completezza, che anche a seguito delle riforme dell'espropriazione, non è stata introdotta alcuna ipotesi di interruzione o estinzione del processo esecutivo a seguito del decesso o del venir meno del professionista delegato, essendo sempre possibile la sua sostituzione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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