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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19030/2021 del 06-07-2021

principi giuridici

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa, sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato; il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza, ed è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 I. n. 247 del 2012, applicabile dal 10 gennaio 2015, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

Le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, purché siano state legittimamente disposte ed acquisite, in quanto l'utilizzazione delle intercettazioni in sede disciplinare non soffre i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile solo al procedimento deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Ha natura amministrativa il procedimento disciplinare svoltosi innanzi ai ### dell'### con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost.; il ### distrettuale di disciplina svolge una funzione amministrativa di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione.

L'incompatibilità che, ai sensi dell'art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell'ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio delle ### investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare posto a carico di un avvocato abbiano già deciso sull'impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile "ad un altro grado dello stesso processo".

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Radiazione dall'Albo Forense: Profili Prescrittivi, Rapporti con il Giudizio Penale e Utilizzabilità delle Intercettazioni


La pronuncia in esame trae origine dal ricorso di un avvocato avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che aveva confermato la sanzione disciplinare della radiazione, irrogata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) territoriale. La sanzione era conseguente a una serie di reati, tra cui associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio e falsità ideologica, commessi dall'avvocato in concorso con altri soggetti, nell'ambito delle sue funzioni di coordinatore dell'ufficio del Giudice di ###.
Il ricorrente contestava la decisione del CNF, sollevando diverse eccezioni, tra cui la prescrizione dell'azione disciplinare, la violazione delle norme sulla pregiudizialità penale e l'illegittimità dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, analizzando puntualmente le censure sollevate. In merito alla prescrizione, ha ribadito il principio secondo cui, in materia disciplinare, si applica la normativa vigente al momento della commissione dei fatti, escludendo la retroattività di norme più favorevoli all'incolpato. Nel caso di specie, i fatti risalivano a un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, pertanto, trovava applicazione il regime previgente, che prevedeva la decorrenza del termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Non essendo intervenuta la definizione del processo penale, la prescrizione non poteva considerarsi maturata.
Quanto alla pregiudizialità penale, la Corte ha affermato che, a seguito della legge n. 247/2012, vige il principio dell'autonomia tra procedimento disciplinare e penale, con la sola possibilità di una sospensione facoltativa del primo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova dal processo penale. Pertanto, la riattivazione del procedimento disciplinare, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, era legittima.
Infine, in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la Corte ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui le intercettazioni legittimamente disposte ed acquisite in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, senza che operino i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile solo al procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato.
La Corte ha ritenuto infondate anche le altre censure sollevate dal ricorrente, confermando la legittimità della sanzione della radiazione, in considerazione della gravità dei fatti accertati e della loro idoneità a compromettere la dignità della professione forense.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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