CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 2151/2021 del 29-01-2021
principi giuridici
La costituzione volontaria di pegno su crediti derivanti da stipendi, salari, pensioni o altri emolumenti di dipendenti pubblici, volta a garantire un credito, è inefficace ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in quanto persegue uno scopo equivalente al pignoramento, mirando a vincolare il credito per soddisfare il creditore pignoratizio e sottraendone la disponibilità al debitore, salvo che la pattuizione rispetti i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 2 del medesimo decreto.
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testo integrale
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sintesi e commento
Pegno su Stipendio e Limiti di Disponibilità: Un'Analisi della Prevalenza della Normativa Speciale
La pronuncia in esame verte sulla validità di un contratto di pegno volontario su quote di stipendio e TFR, stipulato da un lavoratore dipendente a garanzia di un finanziamento, rispetto alla successiva cessione del quinto dello stipendio effettuata dal medesimo lavoratore a favore di un'altra società finanziaria. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società finanziaria nei confronti del lavoratore e del suo datore di lavoro per il pagamento di somme derivanti dal suddetto contratto di pegno. Il datore di lavoro, eccependo di aver già effettuato pagamenti a favore di un'altra società in virtù di una cessione del quinto dello stipendio, chiamava in causa quest'ultima per accertare le rispettive quote di spettanza.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della società attrice, ritenendo valido il pegno volontario e prevalente, in quanto notificato anteriormente, sulla successiva cessione del quinto. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda della società titolare del pegno e accoglieva quella della società cessionaria del quinto, condannando il datore di lavoro a versare a quest'ultima le somme trattenute al lavoratore a titolo di stipendio e TFR. La Corte territoriale fondava la propria decisione sulla prevalenza della disciplina speciale contenuta nel d.P.R. n. 180 del 1950, che regola la cessione del quinto dello stipendio, rispetto alla disciplina codicistica del pegno.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso proposto dalla società titolare del pegno. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo che la costituzione di pegno su stipendio, pur non rientrando espressamente tra gli atti vietati dall'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 (che menziona sequestro, pignoramento e cessione), sia equiparabile al pignoramento, in quanto entrambi gli istituti hanno lo scopo di vincolare il credito al soddisfacimento del creditore e di sottrarne la disponibilità al debitore. Tale equiparazione, secondo la Corte, consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici, in virtù di un'interpretazione teleologica della norma, volta a garantire la destinazione primaria di tali emolumenti al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. La Corte ha inoltre evidenziato che una diversa interpretazione, che escludesse il pegno dal divieto, consentirebbe di eludere facilmente i limiti di espropriabilità dei crediti stipendiali fissati dalla legge.
La Suprema Corte ha altresì affrontato il tema della causa concreta del negozio costitutivo di pegno, rilevando che, nel caso di specie, essa si poneva in contrasto con lo scopo della norma di garantire la destinazione primaria degli emolumenti del lavoratore, configurandosi una nullità funzionale della pattuizione per illiceità della causa.
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