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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 21649/2021 del 28-07-2021

principi giuridici

La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati è rinvenibile nell'art. 844 c.c., in base al quale, anche qualora dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto delle particolarità della situazione concreta.

L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni basate sulle nozioni di comune esperienza.

La lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane costituisce un pregiudizio apprezzabile in termini di danno non patrimoniale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Immissioni Sonore da Scarichi Idraulici: Valutazione della Tollerabilità e Risarcimento del Danno


La pronuncia in esame verte sulla problematica delle immissioni sonore derivanti dall'utilizzo di un bagno in un appartamento, lamentate dai proprietari dell'unità immobiliare confinante. Questi ultimi avevano adito l'autorità giudiziaria, lamentando l'intollerabilità dei rumori provenienti dagli scarichi idraulici realizzati nell'abitazione dei vicini, chiedendo l'eliminazione delle immissioni e il risarcimento dei danni subiti.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda. Tuttavia, la Corte d'Appello, ribaltando la decisione, aveva accertato, anche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che la realizzazione di un secondo bagno nell'appartamento dei convenuti, con la cassetta di scarico del water installata nel muro divisorio, provocava immissioni sonore intollerabili, disturbando il riposo degli attori, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. La Corte territoriale aveva quindi ordinato la realizzazione di opere idonee a ridurre le immissioni e liquidato un risarcimento del danno in favore degli attori, quantificandolo in ### all'anno, a partire dal 2003.
I proprietari dell'appartamento da cui provenivano le immissioni hanno impugnato la sentenza d'appello, adducendo, tra l'altro, che il CTU non aveva tenuto conto dei rumori di fondo e che le misurazioni erano state effettuate in un periodo di bassa stagione turistica e con le finestre chiuse. Hanno inoltre contestato la liquidazione del danno, sostenendo che non ne era stata fornita la prova.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha ribadito che le normative tecniche speciali sui livelli di accettabilità delle immissioni, pur perseguendo interessi pubblici, possono valere come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti di vicinato, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile. Tale norma affida al giudice il compito di individuare, nel caso concreto, il significato della "normale tollerabilità", tenendo conto della situazione ambientale, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti. La Corte ha evidenziato che la Corte d'Appello aveva correttamente accertato il superamento della normale tollerabilità sulla base delle conclusioni del CTU, il quale aveva rilevato un significativo superamento degli standard previsti dalla normativa specifica e aveva evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del bagno.
Quanto alla contestazione relativa al risarcimento del danno, la Suprema Corte ha affermato che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane costituiscono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che incide sulla qualità della vita e sul diritto alla salute costituzionalmente garantito. Tale danno, pur non essendo "in re ipsa", era stato provato in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa.
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testo integrale


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