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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 24903/2021 del 15-09-2021

principi giuridici

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, grava sul destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, con conseguente responsabilità dell'utente per le manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o meno nell'area di pertinenza dell'utente.

Il decreto di archiviazione del procedimento penale, adottato ai sensi degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen., non preclude al giudice civile di definire, valutare e qualificare diversamente il medesimo fatto, non dando luogo a preclusioni processuali o giudicati di alcun genere, soprattutto con riguardo ai soggetti o enti che, a diverso titolo, siano da ritenersi civilmente responsabili del danno subito dalla parte lesa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Manomissione del Contatore e Sospensione della Prescrizione: Obblighi di Custodia e Responsabilità dell'Utente


La pronuncia in esame affronta il tema della manomissione di un contatore di energia elettrica e le conseguenti implicazioni in termini di prescrizione del diritto al pagamento dei consumi non rilevati. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società, a seguito dell'accertamento di una manomissione del contatore che alterava la rilevazione dei consumi. Il Tribunale, in prima istanza, aveva revocato il decreto ingiuntivo accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società debitrice. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece condannato la società al pagamento dell'importo richiesto, ritenendo applicabile l'istituto della sospensione della prescrizione per "doloso occultamento del debito".
La Corte d'Appello ha fondato la sua decisione sull'art. 2941, n. 8, del codice civile, che prevede la sospensione della prescrizione quando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito. Nel caso specifico, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la manomissione del contatore, accertata durante un sopralluogo, integrasse un comportamento doloso volto a occultare i reali consumi di energia elettrica. La Corte ha sottolineato che l'alterazione del contatore poteva essere realizzata solo da chi aveva la custodia dell'apparecchiatura o con il suo consenso.
Nel ricorso per cassazione, la società debitrice ha contestato l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., sostenendo che la manomissione era avvenuta a sua insaputa e che il contatore non era nella sua esclusiva disponibilità, essendo ubicato in un'area pubblica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, in tema di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante. Pertanto, l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o meno nell'area di pertinenza dell'utente.
La Corte ha inoltre precisato che il decreto di archiviazione del procedimento penale eventualmente emesso nei confronti del legale rappresentante della società per gli stessi fatti non preclude al giudice civile di valutare autonomamente la sussistenza del dolo e la responsabilità della società debitrice. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative all'incongruenza della documentazione prodotta, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e demandavano al giudice di legittimità un nuovo esame delle questioni di merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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