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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 28299/2021 del 15-10-2021

principi giuridici

La mancata comunicazione del decreto di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello determina una violazione del diritto di difesa, qualora abbia impedito alla parte di partecipare all'udienza e di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, pregiudicando la possibilità di illustrare compiutamente le proprie difese.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa comunicazione dell'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: violazione del diritto di difesa


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un contratto d'appalto per lavori di adeguamento e realizzazione di impianti elettrici in un immobile adibito a studio legale. Il professionista committente aveva citato in giudizio l'impresa esecutrice lamentando vizi e difformità delle opere, nonché l'eccessività dei prezzi, chiedendo la determinazione del dovuto previa compensazione con un presunto debito professionale dell'elettricista. Quest'ultimo si era costituito in giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo dei lavori.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda del committente e accolto la riconvenzionale dell'impresa. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando diversi motivi di doglianza.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione del diritto di difesa del ricorrente. In particolare, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto comunicazione del decreto di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. Tale omissione gli aveva impedito di partecipare all'udienza e di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, compromettendo così la sua possibilità di esporre compiutamente le proprie difese.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che, pur potendo la mancata comunicazione essere provata con fatti positivi incompatibili, le risultanze istruttorie, in particolare le risposte fornite dalla cancelleria della Corte distrettuale, non consentivano di escludere la lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte ha sottolineato che l'appellante aveva diritto di conoscere l'anticipazione dell'udienza per potervi partecipare e predisporre adeguatamente le proprie difese, e che la mera conoscibilità della comparsa conclusionale avversaria sulla consolle degli avvocati non sanava lo squilibrio nei tempi di difesa.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse sufficientemente indicato i temi che avrebbe illustrato negli scritti conclusionali, lamentando non l'omessa pronuncia sui motivi di appello, ma l'impossibilità di esporre le proprie argomentazioni difensive.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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