blog dirittopratico

3.873.269
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 32103/2021 del 05-11-2021

principi giuridici

In tema di lastrico solare o terrazza a livello di uso esclusivo, l'assemblea condominiale è competente a deliberare in ordine alle opere di manutenzione straordinaria, ripartendosi le spese di riparazione o ricostruzione secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., con la partecipazione al voto dei soli condomini proprietari di unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto.

Ove un lastrico solare o una terrazza a livello svolga funzione di copertura di vani sottostanti, si applicano le norme condominiali in tema di organizzazione e funzionamento dell'assemblea, anche qualora l'utilità sia comune a soli due partecipanti, restando impedito il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell'elemento personale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare: criteri di applicazione dell'art. 1126 c.c. e validità delle delibere assembleari


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all'impugnazione di una delibera assembleare concernente il rifacimento di un lastrico solare ad uso esclusivo. La vicenda, in sintesi, riguarda un condomino che aveva impugnato la delibera assembleare con la quale era stato approvato il rifacimento del lastrico solare di sua proprietà esclusiva, che funge da copertura per le unità immobiliari sottostanti. Il condomino contestava la validità della delibera, sostenendo che non fossero state rispettate le maggioranze necessarie per l'approvazione e che non fossero stati convocati tutti i condomini interessati.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto l'impugnazione, ritenendo nulla la delibera per mancanza del quorum deliberativo. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto valida la delibera, affermando che, trattandosi di un lastrico solare che fungeva da copertura solo per alcune unità immobiliari, alla deliberazione dovevano partecipare solo i condomini proprietari di tali unità.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo fondate le censure sollevate dal ricorrente, seppur con alcune precisazioni. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di lastrico solare o terrazza a livello di uso esclusivo, trova applicazione l'art. 1126 del codice civile. Tale norma prevede che alle spese per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare o della terrazza a livello, per un terzo, debba contribuire il titolare del diritto d'uso esclusivo, mentre i restanti due terzi debbano essere ripartiti tra tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve da copertura.
La Corte ha precisato che l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla mera qualità di condomino, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alla quale, pertanto, esso funge da copertura. Di conseguenza, il diritto di partecipare all'assemblea che delibera la ricostruzione o manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello spetta ai soli condomini che sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai loro appartamenti.
La Suprema Corte ha quindi affermato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la validità della delibera assembleare verificando la composizione del collegio alla stregua dell'art. 1126 c.c. e la legittimità delle maggioranze alla stregua dell'art. 1136, comma 2, c.c.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25384 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.03 secondi in data 17 maggio 2026 (IUG:JG-36F24E) - 891 utenti online