CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 36342/2021 del 23-11-2021
principi giuridici
La sospensione della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223, comma 1, C.d.S. ha natura cautelare e carattere preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, mentre la successiva sospensione della patente costituisce sanzione accessoria alla commissione di una violazione del codice della strada punita come reato, fondata su un'autonoma valutazione circa la sussistenza della violazione contestata.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i motivi di nullità del provvedimento devono essere espressamente dedotti nell'atto di opposizione, potendo rilevarsi d'ufficio solo l'inesistenza del provvedimento o l'incompetenza assoluta del giudice.
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testo integrale
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sintesi e commento
Sospensione della Patente di Guida: Distinzione tra Misure Cautelari e Sanzioni Accessorie
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la sospensione della patente di guida a seguito di guida in stato di ebbrezza. La vicenda trae origine da un decreto prefettizio di sospensione della patente emesso nei confronti di un soggetto, a seguito di accertamento di guida in stato di ebbrezza. Il procedimento penale conseguente si era concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
In precedenza, la Prefettura aveva già adottato un provvedimento di sospensione urgente della patente, ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada, che era stato annullato dal Giudice di Pace con sentenza passata in giudicato. Il successivo decreto di sospensione veniva impugnato, contestando la mancanza di motivazione e l'illegittimo richiamo al precedente decreto prefettizio, già annullato.
Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato il decreto, aveva ritenuto che il provvedimento non fosse volto a dare esecuzione alla sospensione cautelare già disposta, ma ad applicare la diversa sanzione accessoria disciplinata dall'art. 224, comma 3, del Codice della Strada. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente tenuto conto del primo provvedimento al solo fine di detrarre dalla durata della sanzione accessoria il periodo in cui il soggetto era già stato privato della patente.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui occorre distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal Codice della Strada e la misura disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 del medesimo codice. Quest'ultima è un provvedimento di natura cautelare, preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, volto a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico. La successiva sospensione della patente è invece una sanzione accessoria alla commissione di una violazione del Codice della Strada punita come reato.
La Corte ha rilevato che la misura impugnata era stata adottata sulla base della sussistenza della violazione e che l'amministrazione aveva preso in considerazione il precedente decreto, già annullato, solo per detrarre il periodo di sospensione già scontato dalla durata complessiva della sanzione accessoria. L'annullamento del primo provvedimento non aveva quindi alcun rilievo sulla validità di quello impugnato, data la diversità dei presupposti delle due misure.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.