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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 37336/2021 del 29-11-2021

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appaltatore assolve l'onere probatorio gravante su di lui mediante la produzione della fattura accettata senza riserve dal committente e del verbale di visita di controllo attestante l'assenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti.

La disciplina del codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 non si applica agli appalti privati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Valore Probatorio del Verbale di Accettazione Lavori in un Contratto di Appalto Privato


La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una ditta edile per il pagamento del saldo di lavori di appalto. I committenti avevano contestato la pretesa creditoria, eccependo che le somme richieste si riferivano a opere non commissionate e che avevano già provveduto a saldare integralmente quanto dovuto per i lavori eseguiti.
Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che la ditta appaltatrice avesse fornito prova sufficiente del proprio credito. Tale prova consisteva nella fattura emessa e, soprattutto, nel "verbale di visita di controllo" sottoscritto dai committenti, nel quale si attestava il gradimento e la consegna delle opere realizzate.
I committenti hanno quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la violazione delle norme sull'onere della prova, sostenendo che l'appaltatore non avesse dimostrato l'effettiva esecuzione, la qualità e la quantità delle opere, con la relativa specificazione dei prezzi a misura. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha evidenziato come la Corte d'Appello avesse correttamente ritenuto che l'appaltatore avesse assolto il proprio onere probatorio, producendo non solo la fattura, ma anche il verbale di visita di controllo, dal quale emergeva l'assenza di contestazioni in merito ai lavori eseguiti.
Con il secondo motivo di ricorso, i committenti avevano dedotto la violazione della normativa in materia di appalti pubblici, con riferimento alla distinzione tra appalti a corpo e a misura. Anche tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, in quanto la controversia riguardava un contratto di appalto privato, espressamente escluso dall'ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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