CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 37353/2021 del 29-11-2021
principi giuridici
Ai fini della tutelabilità di un format televisivo, inteso quale opera che presenta articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma, è necessaria la presenza di una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.
La motivazione di una sentenza è apparente, e determina la nullità della stessa, solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Format Televisivo: Creatività Soggettiva e Concorrenza Sleale
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una complessa vicenda riguardante la presunta violazione del diritto d'autore e la concorrenza sleale nel settore dei format televisivi. La controversia trae origine dalla contestazione, da parte di un soggetto operante nel settore, dell'asserito plagio di un format ideato e prodotto dalla sua società, ad opera di una nota conduttrice televisiva e delle società di produzione coinvolte nella realizzazione di un programma di successo.
Il ricorrente lamentava che il format del programma televisivo, da lui ideato, fosse stato pedissequamente ripreso nella realizzazione di un altro programma, con conseguente danno economico e lesione dei propri diritti d'autore. In particolare, si contestava l'utilizzo non autorizzato delle caratteristiche distintive del format, quali l'ambientazione, le dinamiche interne e le modalità di trasmissione.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto le pretese del ricorrente, ritenendo che il format in questione non possedesse i requisiti di originalità e creatività necessari per essere tutelato ai sensi della legge sul diritto d'autore. In particolare, la Corte d'Appello aveva evidenziato la mancanza di una compiuta concretezza espressiva e di elementi scenografici e di caratterizzazione dei protagonisti nel format contestato. Inoltre, era stata rilevata una differenza strutturale tra i due format, uno riconducibile al genere del reality show e l'altro a quello del talent show, con diverse strutture narrative.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha ribadito che, ai fini della tutelabilità di un format televisivo, è necessaria la presenza di una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, caratterizzata dall'individuazione degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il format in questione non raggiungesse tale soglia di creatività e originalità.
Inoltre, la Corte ha rigettato le doglianze relative alla concorrenza sleale, rilevando la mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la sua configurazione. In particolare, è stata contestata l'assenza di un rapporto di concorrenzialità tra le parti e la mancata allegazione di circostanze idonee a individuare una relazione tra concorrente e terzo interposto. Infine, è stata esclusa la responsabilità precontrattuale, in quanto i colloqui intercorsi tra le parti erano stati ritenuti embrionali e non tali da configurare una vera e propria trattativa.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione si fonda sulla valutazione, da parte dei giudici di legittimità, della natura prettamente fattuale delle censure mosse dal ricorrente, che miravano, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione.
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