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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 38804/2021 del 07-12-2021

principi giuridici

Ai fini dell'operatività del principio "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c., la consegna del bene mobile da parte dell'alienante non richiede necessariamente un contatto fisico e diretto tra l'acquirente e la cosa, essendo sufficiente che quest'ultimo sia posto in grado di esercitare su di essa i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso.

Nel contratto di leasing finanziario, la consegna del bene da parte del fornitore all'utilizzatore, in adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del concedente, si considera effettuata ad un adiectus solutionis causa dell'acquirente-concedente, e non ad un suo rappresentante, con la conseguenza che lo stato di buona fede rilevante ai fini dell'art. 1153 c.c. deve essere valutato con riferimento al concedente.

L'esistenza di un potere rappresentativo nella stipulazione di un contratto presuppone il conferimento di una procura per la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante.

Per la configurabilità di un'universalità di beni mobili, ai sensi dell'art. 816 c.c., è necessaria una pluralità di cose mobili cui sia impresso un vincolo di destinazione unitaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Acquisto a Non Domino di Macchinario Industriale e Tutela del Leasing Finanziario


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa alla proprietà di un macchinario industriale, oggetto di un contratto di leasing. Una società di leasing agiva in giudizio per vedersi riconosciuta la proprietà del bene, rivendicandone il possesso in virtù dell'articolo 1153 del codice civile, a fronte della pretesa di una società che si dichiarava originaria proprietaria dello stesso, avendolo venduto con riserva di proprietà ad altra società, poi divenuta fornitrice del bene oggetto del contratto di leasing.
La vicenda, piuttosto complessa, si snodava attraverso una serie di passaggi di proprietà e contratti, coinvolgendo diverse società. In sintesi, la società originaria proprietaria aveva venduto il macchinario con riserva di proprietà a una prima società, la quale a sua volta lo aveva ceduto a una seconda società, che infine lo aveva fornito alla società di leasing nell'ambito di un'operazione di locazione finanziaria. Quest'ultima, a sua volta, lo aveva concesso in utilizzo a una terza società.
La società originaria proprietaria, non avendo ricevuto il pagamento integrale del prezzo, aveva agito per il rilascio del macchinario, contestando la validità dell'acquisto da parte della società di leasing. Quest'ultima, dal canto suo, invocava l'articolo 1153 del codice civile, sostenendo di aver acquistato il bene in buona fede e di esserne divenuta proprietaria a titolo originario.
Il Tribunale accoglieva la domanda della società di leasing, ordinando la restituzione del macchinario. La decisione veniva confermata in appello. La Corte territoriale, nel rigettare l'appello della società originaria proprietaria, aveva ribadito la validità dell'acquisto a non domino da parte della società di leasing, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 1153 del codice civile: possesso, buona fede e titolo idoneo. In particolare, la Corte d'Appello aveva sottolineato che il possesso rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1153 c.c. era quello della società di leasing, e non quello della società utilizzatrice del bene. Inoltre, aveva ritenuto che la buona fede dovesse essere valutata con riferimento alla società di leasing, e non alla società utilizzatrice, in quanto quest'ultima agiva come "adiectus solutionis causa" e non come rappresentante della società di leasing.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha rigettato il ricorso della società originaria proprietaria, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito i principi generali in materia di acquisto a non domino, sottolineando l'importanza della consegna del bene ai fini dell'operatività dell'articolo 1153 del codice civile. Tuttavia, hanno precisato che la consegna non deve necessariamente comportare un contatto fisico diretto tra l'acquirente e il bene, essendo sufficiente che l'acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso.
Nel caso specifico del leasing finanziario, la Corte ha affermato che la consegna del bene all'utilizzatore da parte del fornitore deve intendersi eseguita ad un "adiectus solutionis causa" dell'acquirente (la società di leasing), e non ad un suo rappresentante. Di conseguenza, la buona fede rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1153 c.c. è quella della società di leasing, e non quella dell'utilizzatore.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla presunta negligenza della società di leasing nell'acquisizione del bene, ritenendo che le circostanze addotte dalla società ricorrente non fossero sufficienti a escludere la buona fede della società di leasing. In particolare, la Corte ha sottolineato che il macchinario non aveva un prezzo di listino e che la società fornitrice non si era presentata come produttrice del bene, ma solo come fornitrice.
Infine, la Corte ha escluso che l'eventuale nullità del contratto tra la società fornitrice e la società utilizzatrice potesse incidere sulla validità dell'acquisto a non domino da parte della società di leasing, rilevando che tale nullità avrebbe potuto avere conseguenze solo sul piano risarcitorio tra le società coinvolte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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