CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 40035/2021 del 14-12-2021
principi giuridici
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs. n. 28/2010, nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis, rileva l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mediazione Demandata: Rilevanza dell'Effettivo Esperimento ai Fini della Procedibilità
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia originata da un decreto ingiuntivo richiesto da una società per il pagamento di una somma di denaro, a titolo di corrispettivo per attività di coordinamento e sviluppo informatico. L'ingiunto, in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva proposto opposizione, contestando il fondamento della pretesa creditoria.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica grafologica e, successivamente, aveva ordinato alle parti di esperire il tentativo di mediazione delegata, fissando un termine di quindici giorni dal deposito della consulenza tecnica per la presentazione della domanda di mediazione, avvertendo che, in mancanza, il giudizio sarebbe divenuto improcedibile. La consulenza tecnica era stata depositata in anticipo rispetto al termine indicato dal giudice, senza comunicazione alle parti. L'opponente aveva introdotto la mediazione successivamente alla scadenza del termine assegnato. Il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda.
La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado. Avverso tale decisione, l'opponente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi, contestando, tra l'altro, la perentorietà del termine assegnato per l'instaurazione della mediazione e la sua indeterminatezza, nonché l'erronea individuazione della parte onerata dell'avvio della procedura.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità nei casi di mediazione obbligatoria disposta dal giudice, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.
La Corte ha evidenziato che la normativa vigente riconnette la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione. Tale lettura è coerente con la natura non perentoria del termine di quindici giorni fissato dal giudice e con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, che mira alla ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice delegante. Nel caso di specie, avendo il procedimento di mediazione avuto luogo entro l'udienza fissata, non poteva essere pronunciata l'improcedibilità della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.