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CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 826/2021 del 19-01-2021
principi giuridici
La mera tolleranza del creditore al ritardo nei pagamenti non preclude il diritto del medesimo di ottenere gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, qualora non sia stato dedotto e provato un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento.
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sintesi e commento
Tolleranza nei Ritardi di Pagamento e Interessi Moratori nelle Transazioni Commerciali: Limiti e Condizioni
La pronuncia in esame affronta la questione della validità della prassi di tolleranza nei ritardi di pagamento nel contesto di un rapporto commerciale di fornitura, in relazione al diritto del creditore di percepire gli interessi moratori previsti dalla normativa in materia di transazioni commerciali.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di prodotti petroliferi nei confronti di una società cliente, per il pagamento di interessi di mora maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture relative a forniture effettuate in un determinato periodo. La società ingiunta si opponeva al decreto, eccependo che la fornitrice aveva sempre tollerato i ritardi nei pagamenti, e che tali ritardi erano dovuti a una prassi consolidata, secondo la quale un dipendente della fornitrice si recava presso la sede della cliente per riscuotere gli importi dovuti.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo che la fornitrice avesse di fatto tollerato i ritardi e che l'inadempimento non fosse imputabile alla cliente. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l'appello della fornitrice e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la prassi di tolleranza non fosse sufficiente a negare il diritto della creditrice di ottenere il pagamento degli interessi moratori, in quanto la società fornitrice aveva emesso fatture con indicazione della scadenza del pagamento e provveduto a contabilizzare i ritardi.
La società cliente ha proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi. In particolare, la ricorrente lamentava la violazione della normativa in materia di interessi moratori, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto inderogabili le disposizioni del decreto legislativo in materia, trascurando il fatto che il ritardo nei pagamenti era dovuto a una causa non imputabile alla debitrice, ovvero alla prassi commerciale consolidata tra le parti.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente provato che il rapporto tra le parti fosse qualificabile come contratto di somministrazione, e che tale qualificazione fosse stata tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di merito. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che la Corte d'Appello non aveva fondato la propria decisione sull'inderogabilità della disciplina in materia di interessi moratori, ma sulla mancanza di prova di un accordo tra le parti che derogasse a tale disciplina. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili gli altri motivi di ricorso, in quanto volti a sollecitare un riesame delle risultanze probatorie e a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
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