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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 8971/2021 del 31-03-2021

principi giuridici

Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora il ricorrente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si limiti a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente riprodurli nel ricorso o, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo e alla loro esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o di parte, impedendo alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento delle censure dedotte.

In tema di responsabilità per danni da fauna selvatica, è inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte dell'accertamento in fatto e dell'argomentare in diritto del giudice di merito che abbia ravvisato la responsabilità dell'ente regionale ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omissione dei doveri di controllo e gestione della fauna selvatica, si limiti a ribadire, in termini di mera contrapposizione, la propria tesi difensiva già sottoposta all'attenzione dei giudici di merito e da questi non accolta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Danni da Fauna Selvatica: Onere Probatorio e Requisiti di Ammissibilità del Ricorso per Cassazione


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale causato da un animale selvatico, nello specifico un cinghiale, che ha coinvolto un veicolo su una strada statale. Il proprietario del veicolo danneggiato aveva citato in giudizio l'ente regionale competente, ottenendo in primo grado una sentenza favorevole, confermata poi in appello.
La regione ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione di norme del codice civile e della legge sulla protezione della fauna selvatica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per diverse ragioni di carattere procedurale.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorso era carente dei requisiti previsti dall'articolo 366 del codice di procedura civile, in quanto faceva riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli integralmente o fornire indicazioni precise per la loro individuazione all'interno dei fascicoli processuali. Tale omissione ha impedito alla Corte di verificare il fondamento delle censure sollevate.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che la regione si era limitata a contestare la decisione impugnata, riproponendo le proprie argomentazioni difensive senza confutare adeguatamente le motivazioni addotte dal giudice di appello. Quest'ultimo aveva fondato la responsabilità dell'ente regionale sull'articolo 2043 del codice civile, ritenendo che la regione non avesse esercitato diligentemente i propri doveri di controllo e gestione della fauna selvatica, nonostante fosse a conoscenza della pericolosità del tratto di strada interessato da frequenti attraversamenti di animali selvatici. Il giudice di merito aveva inoltre accertato il nesso causale tra l'omessa gestione della fauna selvatica e l'incidente stradale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il rispetto dei requisiti formali del ricorso per cassazione è imprescindibile per la sua ammissibilità, in quanto essi sono necessari per consentire alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Nel caso di specie, la mancata osservanza di tali requisiti ha precluso l'esame nel merito della controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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