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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 11550/2022 del 08-04-2022

principi giuridici

Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, quale il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il regolamento (CE) n. 1393 del 2007, né, nei confronti di un cittadino tedesco, l'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 24 novembre 1977.

La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada è sanata, per raggiungimento dello scopo, solo ove sia proposta tempestiva e rituale opposizione, realizzandosi così il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata e venendo meno l'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio; viceversa, se la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, l'opposizione può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Notifica di Sanzioni Amministrative a Residenti UE: Sanatoria e Termini di Opposizione


La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada ad un cittadino residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Il caso specifico riguardava un cittadino tedesco a cui era stato notificato un verbale dal Comune di ### tramite servizio postale.
Il Tribunale di ### aveva rigettato l'appello del soggetto sanzionato, confermando la decisione del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al verbale per tardività. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile il ### europeo n. 1393/2007, che disciplina la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri.
La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento, ha ribadito che il ### europeo n. 1393/2007 non si applica alla materia amministrativa, escludendo quindi la sua applicabilità alla notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. Inoltre, ha precisato che, nel caso di specie, non poteva essere applicata neanche la ### di ### del 1977, che consente la notifica diretta a mezzo posta, a causa di una specifica riserva apposta dalla ### stessa.
Di conseguenza, la notifica effettuata dal Comune di ### era da considerarsi nulla. Tuttavia, la Corte ha chiarito un aspetto cruciale relativo alla sanatoria di tale nullità. Contrariamente a quanto precedentemente affermato, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si verifica solo se l'opposizione al verbale viene proposta tempestivamente e ritualmente, nei termini previsti dal codice della strada. In tal caso, si considera raggiunto lo scopo della notifica, ovvero la possibilità per il destinatario di predisporre adeguatamente le proprie difese.
La Corte ha sottolineato che la mera conoscenza di fatto del verbale, conseguita al di fuori di una notifica valida, non è sufficiente a sanare la nullità. Se l'opposizione viene presentata oltre i termini di legge, l'unico motivo di contestazione ammissibile è proprio l'invalidità della notifica, con l'onere per l'amministrazione di dimostrare che non è intervenuta la decadenza del potere sanzionatorio.
In sintesi, la Cassazione ha precisato che la nullità della notifica di un verbale di accertamento di infrazione stradale a un residente UE può essere sanata solo da un'opposizione tempestiva e rituale. In caso contrario, l'opposizione tardiva può essere basata unicamente sull'invalidità della notifica stessa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di ### per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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