CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 11990/2022 del 13-04-2022
principi giuridici
Nelle azioni edilizie, l'onere di provare l'esistenza dei vizi grava sul compratore.
In materia di rimozione di materiali contenenti amianto, grava sull'acquirente l'onere di provare la sussistenza di una situazione di pericolosità nella dispersione delle fibre, tale da rendere obbligatoria la rimozione a carico del venditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova e Vizi Occulti in Compravendita Immobiliare: la Questione dell'Amianto
La pronuncia in esame verte su una controversia relativa alla compravendita di una porzione di fabbricato, in cui gli acquirenti lamentavano la presenza di vizi occulti, in particolare la necessità di rimuovere una copertura parziale in eternit. Gli acquirenti avevano adito le vie legali chiedendo la riduzione del prezzo di acquisto e la restituzione della somma corrispondente ai costi sostenuti per la rimozione dell'amianto, sostenendo che tale onere avrebbe dovuto gravare sui venditori.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva ritenuto che gli acquirenti non avessero fornito la prova che la normativa vigente imponesse ai venditori l'obbligo di rimozione dell'eternit, non sussistendo un obbligo generalizzato in tal senso, salvo in caso di accertata pericolosità nella dispersione delle fibre. La Corte d'Appello aveva inoltre rilevato che nessuna delle parti aveva comunicato l'indice di degrado (ID) della copertura, rendendo impossibile verificare se la rimozione fosse obbligatoria e con quali tempistiche.
La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, con un unico motivo di ricorso, in cui si lamentava la violazione dell'articolo 2697 del Codice Civile, contestando l'attribuzione agli acquirenti dell'onere di provare il valore dell'ID dell'amianto rimosso per accertare l'obbligatorietà della rimozione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. I giudici hanno evidenziato che, pur contestando l'errata applicazione dell'onere della prova in relazione all'ID, i ricorrenti non avevano indicato se e quale ID avessero allegato a sostegno del motivo di impugnazione della sentenza di primo grado. La Cassazione ha ribadito che, nelle azioni edilizie, l'onere di provare i vizi grava sul compratore. Pertanto, la mancata specificazione dell'ID allegato, elemento determinante per valutare l'obbligatorietà della rimozione, ha reso la censura inammissibile e comunque infondata in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.