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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 13860/2022 del 03-05-2022

principi giuridici

Costituisce capo autonomo della sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, solo quello che risolve una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un "decisum" affatto indipendente, e non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

La previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, sebbene non sia idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisca prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, consente di affermare che gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Appalto: Onere della Prova del Credito e Valore Probatorio degli Stati di Avanzamento Lavori


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa controversia in materia di appalto, focalizzandosi sull'onere della prova del credito dell'appaltatore e sul valore probatorio degli stati di avanzamento lavori (SAL).
La vicenda trae origine da un contratto di appalto per la realizzazione di un fabbricato. L'appaltatore, lamentando il mancato pagamento del saldo del corrispettivo pattuito a causa di presunti vizi dell'opera, aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento. Il committente si era difeso contestando l'esecuzione a regola d'arte dell'opera e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda dell'appaltatore, ritenendo non provate le prestazioni eseguite, e aveva parzialmente accolto la domanda riconvenzionale del committente. La Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all'appaltatore una somma a titolo di saldo del compenso, riducendo al contempo l'ammontare del risarcimento danni dovuto al committente.
La questione centrale del contendere, giunta all'attenzione della Suprema Corte, riguardava la validità della produzione in appello dei SAL e il loro valore probatorio ai fini della dimostrazione del credito dell'appaltatore. Il committente contestava la decisione della Corte d'Appello di aver considerato i SAL come validamente acquisiti al materiale probatorio, sostenendo che la loro produzione in primo grado era stata tardiva e che la Corte d'Appello aveva fondato la sua decisione su una ragione non sollevata con l'atto di appello.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, affermando che la questione relativa alla tempestiva produzione dei SAL non costituiva un capo autonomo di decisione suscettibile di passare in giudicato, ma una mera argomentazione a supporto della decisione di rigetto della domanda dell'appaltatore. Pertanto, la Corte d'Appello, chiamata a rivalutare la fondatezza della domanda, poteva riconsiderare anche la questione della produzione dei SAL.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il consulente tecnico d'ufficio (CTU), nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti posti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, purché non si tratti di fatti principali che è onere delle parti provare. Nel caso di specie, i SAL non erano considerati di per sé prova del fatto costitutivo della domanda (l'esecuzione dei lavori), ma elementi secondari dai quali inferire tale dimostrazione.
Infine, la Cassazione ha precisato che, sebbene gli stati di avanzamento dei lavori predisposti unilateralmente dall'appaltatore non siano di per sé idonei a provare il credito, la disciplina contrattuale può attribuire rilievo probatorio alla contabilità redatta dall'appaltatore, soprattutto se non tempestivamente contestata dal committente. Nel caso di specie, il contratto di appalto prevedeva specifiche modalità per la gestione della contabilità dei lavori e la registrazione delle contestazioni, e la Corte d'Appello aveva rilevato che il committente non aveva tempestivamente contestato le risultanze dei SAL.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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