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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 15439/2022 del 16-05-2022

principi giuridici

Nel contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall'art. 53 per il giudizio d'appello, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione, a condizione che tale difformità sia di carattere sostanziale, ovvero tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, rendendo incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta, comporti una lesione del diritto di difesa.

La mancata pronuncia del giudice d'appello su un motivo di gravame incidentale, indispensabile per la soluzione del caso concreto, integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Sussiste motivazione apparente della sentenza impugnata per cassazione quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non raggiungendo la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Le Università, a seguito della riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato, pertanto non sono assimilabili allo Stato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1.5 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa Valutazione di Documentazione Decisiva e Vizi di Motivazione nell'Accertamento Tributario


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'avviso contestava ad un ente l'omessa richiesta di registrazione di un decreto di esproprio, con conseguente liquidazione delle imposte ipotecaria e di registro in misura proporzionale.
L'ente ricorrente ha sollevato diverse censure, tra cui la violazione delle norme processuali per l'asserita difformità tra l'atto di appello notificato e quello depositato, nonché l'omessa valutazione di documentazione decisiva e vizi di motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha rigettato le prime due censure relative alla presunta difformità degli atti processuali. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui, in materia tributaria, la difformità tra l'atto notificato e quello depositato può comportare l'inammissibilità del ricorso solo se di carattere sostanziale, tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e ledere il diritto di difesa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva comunque articolato compiute difese, dimostrando di aver compreso l'oggetto del contendere.
Tuttavia, la Corte ha accolto le censure relative all'omessa valutazione di documentazione decisiva e ai vizi di motivazione. In particolare, ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale non aveva considerato la documentazione prodotta dall'ente, dalla quale si evinceva che l'amministrazione finanziaria contestava la misura delle imposte e l'omessa presentazione dell'atto per la registrazione. La CTR, inoltre, aveva omesso di pronunciarsi su un motivo dell'appello incidentale relativo alla carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione.
Infine, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa motivazione sull'appello incidentale, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la fondatezza del gravame incidentale senza argomentare alcunché in ordine alle prove, oggetto di valutazione, in base alle quali sarebbe risultata la regolarità della presentazione del decreto per la registrazione, alla denunciata carenza motivazionale dell'avviso e all'applicazione delle agevolazioni invocate.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, affinché riesaminasse la vicenda alla luce dei principi enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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