CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 15695/2022 del 17-05-2022
principi giuridici
In tema di contenzioso tributario, l'accertata correttezza delle operazioni notificatorie concernenti la cartella di pagamento sottesa all'impugnato preavviso di fermo amministrativo preclude la proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalla cartella medesima, divenuta definitiva per difetto d'impugnazione, potendo essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dell'atto presupposto.
La notifica della cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1, c.c., con la conseguenza che, in assenza di ulteriori atti interruttivi, decorre un nuovo periodo di prescrizione. La mancata impugnazione della cartella non impedisce il decorso di un nuovo periodo di prescrizione triennale, ove applicabile in ragione della natura del tributo.
La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo e prescrizione del credito tributario
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia originata da un preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito della mancata impugnazione di una cartella di pagamento relativa al bollo auto. Il contribuente aveva contestato il preavviso, eccependo la prescrizione del tributo.
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte della Commissione Tributaria Regionale, dell'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro il preavviso di fermo. Il giudice d'appello aveva condiviso l'argomentazione del giudice di primo grado, secondo cui, a seguito della notifica e della mancata impugnazione della cartella di pagamento, il preavviso di fermo era impugnabile solo per vizi propri.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e l'erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione del credito tributario. In particolare, il ricorrente sosteneva che la pretesa tributaria era prescritta in quanto la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine triennale previsto dalla legge e che, anche a voler considerare valida la notifica, il preavviso di fermo era stato notificato oltre il termine di prescrizione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure del contribuente. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile, ma, qualora l'atto presupposto (la cartella di pagamento) sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, possono essere fatti valere solo vizi propri del preavviso e non quelli dell'atto presupposto.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che il contribuente aveva sollevato, nel motivo di appello, la questione della prescrizione del credito tributario, sostenendo che la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine triennale previsto dalla legge. Tale eccezione, secondo la Corte, investiva la questione relativa all'eventuale decorso del termine prescrizionale del credito tributario maturato dopo la notifica della cartella non opposta.
La Corte ha quindi precisato che la notifica della cartella di pagamento costituisce un atto interruttivo della prescrizione e che, a seguito di tale interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Nel caso di specie, trattandosi di tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale, la notifica del preavviso di fermo era avvenuta oltre tale termine, rendendo illegittima la pretesa tributaria.
La Corte ha infine richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale, affinché, in diversa composizione, riesaminasse la vicenda alla luce dei principi di diritto enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.