CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 15979/2022 del 18-05-2022
principi giuridici
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori di società partecipate non è esclusa dalla natura non in house della società, né dalla configurazione del danno come pregiudizio subito dagli enti pubblici partecipanti in quanto tali, estendendosi ad ogni nocumento patrimoniale o non, conseguente ad un uso contra jus delle risorse pubbliche affluite alla società per lo svolgimento di un'attività di pubblico interesse.
La previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non ha portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità per danno erariale ai sensi degli artt. 33 d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma si limita a specificare che costituisce danno erariale il pregiudizio subito dagli enti partecipanti, ivi compreso quello conseguente alla condotta dei loro rappresentanti che, nell'esercizio dei diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici partecipanti per atti di sostegno finanziario adottati al di fuori delle condizioni di concedibilità, sindacabili perché irrazionali, illogici ed incongruenti rispetto ai fini pubblici.
Il giudice contabile, pur potendo verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente ispirati a criteri di economicità ed efficacia, non può sindacare il merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, ove queste non siano irragionevoli o abnormi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Sostegno Finanziario a Società Partecipata e Giurisdizione Contabile: Limiti e Portata dell'Azione di Responsabilità
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della giurisdizione della Corte dei ### in relazione all'azione di responsabilità per danno erariale promossa nei confronti degli amministratori di una società partecipata da enti pubblici e degli amministratori degli enti pubblici stessi, in ragione del sostegno finanziario erogato alla società.
La vicenda trae origine da un'azione promossa dal ### Generale presso la Corte dei ### per un presunto danno erariale derivante da una serie di erogazioni di denaro pubblico effettuate da una ### e da una ### di ### in favore di una società partecipata operante nel settore del trasporto pubblico locale e della manutenzione di infrastrutture ferroviarie. L'azione era rivolta sia contro gli amministratori della società partecipata, sia contro i componenti della giunta regionale, del consiglio provinciale e gli assessori regionali, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, della mala gestio e delle erogazioni finanziarie considerate illegittime.
I giudici di merito avevano declinato la giurisdizione contabile, ritenendo che, da un lato, la società partecipata non fosse qualificabile come "in house providing" e che, dall'altro, non sussistessero i presupposti per configurare una responsabilità degli amministratori degli enti pubblici per danno diretto al patrimonio degli stessi.
La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato la decisione di inammissibilità del ricorso proposto dal ### Generale, pur fornendo importanti precisazioni in merito alla portata dell'azione di responsabilità contabile in materia di società partecipate.
La Corte ha ribadito che la partecipazione al capitale di una società non circoscrive il perimetro dei pregiudizi risarcibili al solo valore della quota posseduta, estendendosi ad ogni nocumento, patrimoniale o non, che sia conseguenza di un uso illegittimo delle risorse pubbliche. Ha inoltre chiarito che l'articolo 12 del ### (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) non ha una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità per danno erariale, ma si limita a specificare una peculiare condotta, quella dei rappresentanti degli enti pubblici che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, non sussisteva un rapporto di servizio tra gli enti pubblici territoriali e gli amministratori della società partecipata, elemento essenziale per radicare la giurisdizione contabile. Inoltre, ha evidenziato che le scelte degli amministratori regionali e provinciali, pur potenzialmente criticabili, non potevano essere considerate irrazionali o abnormi, rientrando nella sfera della discrezionalità amministrativa e, come tali, non sindacabili dal giudice contabile.
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