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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 16815/2022 del 24-05-2022

principi giuridici

Nei rapporti interprivatistici, la violazione delle regole procedimentali dettate dal legislatore in materia edilizia non assume rilievo in sé, salvo che si deduca e dimostri il concreto pregiudizio agli interessi tutelati dalla normativa condominiale derivante dall'inosservanza di norme volte a garantire parametri di sicurezza.

La scelta del consulente tecnico d'ufficio, inclusa la categoria professionale di appartenenza e la competenza a svolgere le indagini richieste, rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, né richiede specifica motivazione.

In ambito condominiale, l'art. 1120 c.c. disciplina l'approvazione delle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; in caso contrario, opera il principio generale di cui all'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, apportando a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto.

In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, la revisione dei valori delle unità immobiliari e delle tabelle millesimali è subordinata alla sussistenza del presupposto della rilevante alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.

In sede di ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di Cassazione, l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, incidendo direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima.

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocazione di Sentenza in Cassazione: Errore di Fatto e Limiti di Ammissibilità


La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a un ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza emessa dalla stessa Corte. La vicenda trae origine da una controversia tra due società immobiliari, relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile condominiale. La società ricorrente lamentava vizi costruttivi, alterazioni delle parti comuni e violazioni del decoro architettonico, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni.
In precedenza, la Corte d'Appello aveva parzialmente accolto le richieste della società, condannando la controparte al ripristino del portale d'ingresso e al risarcimento di una somma a titolo di danno. La Corte di Cassazione, adita in seguito, aveva rigettato il ricorso principale, confermando la decisione di secondo grado.
Nel ricorso per revocazione, la società originaria ricorrente invocava l'errore di fatto, lamentando una "mancata esatta percezione delle risultanze processuali" da parte della Corte di Cassazione. In particolare, si contestava la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ritenuta meramente descrittiva e non idonea a valutare gli aspetti strutturali e di sicurezza dell'edificio. Si deduceva, inoltre, l'omessa considerazione dell'assenza del collaudo delle opere e l'erronea interpretazione dei motivi di ricorso originari.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I giudici hanno ribadito che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto, tale da indurre il giudice a fondare la decisione sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso nel processo. Non sono ammissibili, invece, errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza impugnata, l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o l'omesso esame di atti difensivi contenenti argomentazioni giuridiche non valutate.
La Corte ha evidenziato che l'errore di fatto deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, incidendo direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le censure mosse dalla ricorrente non configuravano un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie e di sollecitare un'ulteriore verifica circa la correttezza della decisione, presentando come pretesi errori di fatto revocatori quelli che, al più, sarebbero errori di giudizio. La Corte ha inoltre sottolineato che la questione della violazione di norme di ordine pubblico era già stata affrontata e risolta nelle precedenti fasi del giudizio, escludendo la sussistenza di un errore revocatorio su tale punto.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigorosi limiti di ammissibilità del ricorso per revocazione, sottolineando che tale strumento non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito della causa o per contestare le scelte interpretative e valutative operate dal giudice di legittimità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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