CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 19335/2022 del 15-06-2022
principi giuridici
In tema di diritto d'autore, la tutela autorale è riconosciuta anche a idee e nozioni semplici, purché formulate e organizzate in modo personale e caratterizzate da un modesto tasso di creatività, senza che ciò implichi una contraddizione qualora il giudice di merito abbia accertato un'autonoma elaborazione e un atto creativo esternamente manifestato, frutto di una scelta autonoma tra quelle tecniche possibili.
In materia di opere dell'ingegno create su commissione da prestatori di lavoro autonomo, l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica da parte del committente presuppone che l'oggetto del contratto di lavoro autonomo o di appalto sia proprio la creazione dell'opera stessa.
testo integrale
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sintesi e commento
Titolarità dei diritti d'autore su elaborati grafici realizzati su commissione: la Cassazione ribadisce l'importanza dell'oggetto del contratto
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia sorta tra una società farmaceutica, attiva nel settore dell'importazione parallela di farmaci, e un'agenzia di grafica, in relazione alla titolarità dei diritti d'autore sui file sorgente utilizzati per la realizzazione di materiale grafico e pubblicitario.
La società farmaceutica aveva adito il Tribunale chiedendo la restituzione dei file sorgente, ovvero dei file informatici in formato modificabile, sulla base dei quali l'agenzia di grafica aveva realizzato, nel corso di diversi anni e in assenza di un contratto scritto, i file grafici esecutivi relativi a confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario dei farmaci. L'agenzia di grafica, pur non opponendosi alla consegna, aveva richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda della società farmaceutica, subordinando la restituzione dei file al pagamento di un rimborso spese. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece riconosciuto all'agenzia di grafica la titolarità dei diritti sui file sorgente, condannando la società farmaceutica al pagamento di un equo corrispettivo per la loro consegna.
La Corte d'Appello aveva motivato la propria decisione evidenziando che, pur in presenza di specifiche e vincolanti prescrizioni da parte della società farmaceutica, l'agenzia di grafica aveva comunque apportato un contributo creativo, seppur modesto, nell'elaborazione dei file sorgente. Aveva inoltre rilevato che il contratto tra le parti riguardava esclusivamente i file esecutivi e non i file di lavorazione dell'agenzia grafica.
La società farmaceutica ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme sul diritto d'autore e sull'interpretazione dei contratti.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in materia di opere dell'ingegno create su commissione da prestatori di lavoro autonomo, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica dipende dall'oggetto del contratto. In particolare, hanno sottolineato che, se l'oggetto del contratto è la creazione di un'opera dell'ingegno, il committente acquista, a titolo derivativo, i diritti di utilizzazione economica. Se, invece, l'elaborazione dell'opera dell'ingegno costituisce solo un passaggio per adempiere alla prestazione contrattuale, come nel caso di specie, la titolarità dei diritti rimane in capo all'autore.
La Cassazione ha quindi confermato che, nel caso in esame, l'oggetto del contratto era la consegna dei file esecutivi, mentre l'elaborazione dei file sorgente costituiva solo un'attività preparatoria. Di conseguenza, i diritti d'autore sui file sorgente spettavano all'agenzia di grafica.