CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 19865/2022 del 20-06-2022
principi giuridici
Nel caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso in pendenza di giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie, restando irrilevanti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa; l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario, e la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione.
Nel giudizio di divisione della comunione, la disposizione di cui all'art. 111 c.p.c. non si pone in contrasto con l'art. 1113, comma 3, c.c., in quanto la prima stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le parti originarie, che il successore può intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione, mentre la seconda individua, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante al fine di stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opponibilità della Sentenza di Divisione al Donatario di Eredità: Priorità della Trascrizione e Litisconsorzio Necessario
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante l'opponibilità di una sentenza di divisione immobiliare nei confronti di un soggetto che aveva ricevuto in donazione una quota ereditaria relativa ai beni oggetto della divisione stessa.
Il caso trae origine da un giudizio di divisione promosso da alcuni comproprietari di un immobile. Nel corso del giudizio, una delle parti convenute, titolare di una quota del bene, aveva donato la propria eredità, comprensiva della quota immobiliare, a un terzo. Quest'ultimo, successivamente, era intervenuto nel giudizio di divisione. Il Tribunale, in primo grado, aveva disposto la divisione del bene in tre quote, con contestuale condanna al pagamento di conguagli. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione, rigettando l'appello del donatario, il quale sosteneva l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di divisione, in quanto la donazione era stata trascritta prima della trascrizione della domanda di divisione.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Cassazione riguardava, quindi, la corretta applicazione dei principi in materia di trascrizione e di litisconsorzio necessario nel giudizio di divisione, con particolare riferimento alla posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel caso di specie, occorreva distinguere due aspetti fondamentali. In primo luogo, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla donante, rigettata in primo grado, rientrava nell'ambito della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'articolo 111 del codice di procedura civile. In tale contesto, la trascrizione della donazione non pregiudicava l'opponibilità della sentenza di rigetto dell'usucapione, in quanto il processo poteva proseguire tra le parti originarie, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del donatario.
In secondo luogo, per quanto concerne la sentenza definitiva di divisione, la Corte ha richiamato l'articolo 1113, terzo comma, del codice civile, il quale prevede che al giudizio di divisione debbano partecipare coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in base ad atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione. Nel caso in esame, il donatario era stato ritualmente chiamato in causa e aveva partecipato al giudizio, pertanto, la sentenza di divisione era pienamente efficace nei suoi confronti.
La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che il donatario non aveva mai rivendicato la proprietà esclusiva dell'intero compendio immobiliare, ma solo della quota ricevuta in donazione. Di conseguenza, non sussisteva alcun conflitto tra la sentenza di divisione, che aveva semplicemente sciolto la comunione e diviso il bene tra i comproprietari, e la trascrizione della donazione della quota ereditaria.
In definitiva, la Suprema Corte ha affermato che la priorità della trascrizione della donazione rispetto alla domanda di divisione non era sufficiente a rendere inopponibile la sentenza di divisione al donatario, in quanto quest'ultimo era stato regolarmente coinvolto nel giudizio e non aveva dimostrato di vantare un diritto di proprietà esclusiva sull'intero bene.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.