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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19865/2022 del 20-06-2022

principi giuridici

Nel caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso in pendenza di giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie, restando irrilevanti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa; l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario, e la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione.

Nel giudizio di divisione della comunione, la disposizione di cui all'art. 111 c.p.c. non si pone in contrasto con l'art. 1113, comma 3, c.c., in quanto la prima stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le parti originarie, che il successore può intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione, mentre la seconda individua, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante al fine di stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opponibilità della Sentenza di Divisione al Donatario di Eredità: Priorità della Trascrizione e Litisconsorzio Necessario


La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante l'opponibilità di una sentenza di divisione immobiliare nei confronti di un soggetto che aveva ricevuto in donazione una quota ereditaria relativa ai beni oggetto della divisione stessa.
Il caso trae origine da un giudizio di divisione promosso da alcuni comproprietari di un immobile. Nel corso del giudizio, una delle parti convenute, titolare di una quota del bene, aveva donato la propria eredità, comprensiva della quota immobiliare, a un terzo. Quest'ultimo, successivamente, era intervenuto nel giudizio di divisione. Il Tribunale, in primo grado, aveva disposto la divisione del bene in tre quote, con contestuale condanna al pagamento di conguagli. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione, rigettando l'appello del donatario, il quale sosteneva l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di divisione, in quanto la donazione era stata trascritta prima della trascrizione della domanda di divisione.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Cassazione riguardava, quindi, la corretta applicazione dei principi in materia di trascrizione e di litisconsorzio necessario nel giudizio di divisione, con particolare riferimento alla posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel caso di specie, occorreva distinguere due aspetti fondamentali. In primo luogo, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla donante, rigettata in primo grado, rientrava nell'ambito della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'articolo 111 del codice di procedura civile. In tale contesto, la trascrizione della donazione non pregiudicava l'opponibilità della sentenza di rigetto dell'usucapione, in quanto il processo poteva proseguire tra le parti originarie, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del donatario.
In secondo luogo, per quanto concerne la sentenza definitiva di divisione, la Corte ha richiamato l'articolo 1113, terzo comma, del codice civile, il quale prevede che al giudizio di divisione debbano partecipare coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in base ad atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione. Nel caso in esame, il donatario era stato ritualmente chiamato in causa e aveva partecipato al giudizio, pertanto, la sentenza di divisione era pienamente efficace nei suoi confronti.
La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che il donatario non aveva mai rivendicato la proprietà esclusiva dell'intero compendio immobiliare, ma solo della quota ricevuta in donazione. Di conseguenza, non sussisteva alcun conflitto tra la sentenza di divisione, che aveva semplicemente sciolto la comunione e diviso il bene tra i comproprietari, e la trascrizione della donazione della quota ereditaria.
In definitiva, la Suprema Corte ha affermato che la priorità della trascrizione della donazione rispetto alla domanda di divisione non era sufficiente a rendere inopponibile la sentenza di divisione al donatario, in quanto quest'ultimo era stato regolarmente coinvolto nel giudizio e non aveva dimostrato di vantare un diritto di proprietà esclusiva sull'intero bene.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19865/2022 del 20-06-2022

principi giuridici

Nel caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, restando ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa; l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario, e la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione.

In tema di giudizio di divisione della comunione, la disposizione di cui all'art. 111 c.p.c. non si pone in contrasto con l'art. 1113, comma 3, c.c., dal momento che essa stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le parti originarie, che il successore può intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione; tale precisazione pone una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto alla opponibilità della sentenza.

La donazione dispositiva di un bene altrui è viziata da nullità rilevabile d'ufficio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opponibilità della Sentenza di Divisione al Donatario di Quota Ereditaria: Prevalenza della Trascrizione e Integrità del Contradittorio


La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'opponibilità di una sentenza di divisione immobiliare nei confronti di un soggetto che aveva ricevuto in donazione una quota ereditaria dei beni oggetto della divisione. La vicenda trae origine da un giudizio di divisione promosso da alcuni comproprietari di un immobile. Nel corso del giudizio, una delle parti convenute, comproprietaria, aveva donato la propria quota ereditaria a un terzo. Quest'ultimo, successivamente, era intervenuto nel giudizio.
Il Tribunale aveva disposto la divisione del bene, e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione, rigettando l'appello del donatario che contestava l'opponibilità della sentenza di divisione nei suoi confronti, in quanto la trascrizione della donazione era anteriore alla trascrizione della domanda di divisione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del donatario, chiarendo alcuni principi fondamentali in materia di trascrizione e di successione nel processo. In primo luogo, la Corte ha ribadito che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo, quest'ultimo prosegue tra le parti originarie. L'acquirente del diritto, pur potendo intervenire volontariamente nel giudizio, non diviene litisconsorte necessario.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che l'articolo 1113 del Codice Civile, in materia di divisione, stabilisce che devono essere chiamati in giudizio coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in base ad atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione. Nel caso di specie, il donatario era stato chiamato in causa e aveva partecipato al giudizio, pertanto, la sentenza di divisione era pienamente efficace nei suoi confronti.
La Corte ha precisato che la trascrizione della donazione, pur anteriore alla trascrizione della domanda di divisione, non era sufficiente a rendere inopponibile la sentenza, in quanto il donatario era stato parte del giudizio. Inoltre, la donazione aveva ad oggetto solo la quota ereditaria del donante, e non l'intero immobile.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento di migliorie apportate all'immobile, in quanto la domanda era stata formulata in modo generico e senza specificare quali fossero le migliorie e a quali beni si riferissero.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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