CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20009/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
In tema di spese condominiali, l'inserimento nei rendiconti dei successivi esercizi del credito del condominio verso un condomino moroso non dà luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso e non sposta i termini del biennio della responsabilità solidale del subentrante di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
La delibera condominiale che ponga a totale carico di un condomino le spese del legale incaricato dal condominio per una procedura iniziata contro il singolo partecipante, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, è affetta da nullità.
Il vizio della delibera condominiale per violazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, con conseguente necessità di impugnazione nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione delle Spese Legali Condominiali: Limiti della Solidarietà e Impugnazione delle Delibere
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa al pagamento di spese condominiali, con particolare attenzione alla ripartizione delle spese legali sostenute dal condominio per il recupero crediti nei confronti di precedenti proprietari di un'unità immobiliare. La questione centrale verte sulla validità della delibera assembleare che ha posto a carico dell'attuale proprietario, subentrato ai precedenti, una quota di tali spese legali.
Nel caso di specie, il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, inclusa una somma relativa a spese legali sostenute in precedenza per un'azione di recupero crediti nei confronti degli allora proprietari dell'immobile, poi alienato all'attuale condomino. Quest'ultimo si opponeva al decreto ingiuntivo, contestando la debenza di tale quota di spese legali, ritenendola illegittimamente posta a suo carico.
I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal condomino opponente, pur correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di ripartizione delle spese condominiali e di impugnazione delle delibere assembleari.
In primo luogo, è stato ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea che ha approvato le spese e i relativi documenti giustificativi. La delibera di approvazione della spesa costituisce, quindi, titolo sufficiente del credito del condominio.
In secondo luogo, è stato precisato che l'inserimento nei rendiconti successivi del credito del condominio verso un condomino moroso non costituisce un nuovo fatto costitutivo del credito stesso e, pertanto, non incide sui termini del biennio di responsabilità solidale del subentrante previsti dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Infine, la Corte ha evidenziato che il vizio della delibera per violazione dei criteri di ripartizione delle spese tra i condomini, come nel caso di specie, dà luogo all'annullabilità della stessa e, pertanto, la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 del codice civile. Nel caso in esame, non essendo stata proposta tempestiva impugnazione della delibera, le contestazioni sollevate dal condomino in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sono state ritenute inammissibili.
La pronuncia in commento, pur dichiarando inammissibile il ricorso, offre importanti chiarimenti in merito ai limiti della responsabilità solidale del subentrante per le spese condominiali, alla necessità di impugnare tempestivamente le delibere assembleari viziate e alla distinzione tra vizi che comportano la nullità e vizi che comportano l'annullabilità delle delibere stesse.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.