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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 20943/2022 del 30-06-2022

principi giuridici

In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la responsabilità del custode è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno imprevedibile e/o inevitabile che interrompe il nesso causale, senza che rilevino profili di colpa o l'inosservanza di obblighi di diligenza del custode.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 deve intendersi come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che la parte cui sia stata notificata l'impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità da cose in custodia e caso fortuito: la Cassazione precisa i confini


La Suprema Corte, pronunciandosi su una complessa vicenda risarcitoria originata dall'esondazione di un fiume, ha avuto modo di chiarire i principi applicabili in materia di responsabilità da cose in custodia, con particolare riferimento al ruolo del caso fortuito come esimente.
La vicenda trae origine dai danni subiti da alcuni proprietari a seguito dell'esondazione del fiume ### nel 2011. I danneggiati avevano convenuto in giudizio la società che gestiva la diga a monte, ritenendola responsabile per le modalità di rilascio delle acque, nonché il consorzio incaricato della manutenzione dell'alveo fluviale. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), riformando la decisione di primo grado, aveva condannato la società di gestione della diga e altri soggetti (proprietari di un rilevato) al risarcimento dei danni, ritenendo che l'evento dannoso non fosse derivato esclusivamente dall'eccezionalità delle precipitazioni, ma anche dal rilascio delle acque dalla diga e dall'esistenza del rilevato che aveva ostacolato il deflusso.
Il TSAP aveva fondato la responsabilità della società di gestione della diga sull'art. 2051 del codice civile, ritenendo che la stessa non avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito. In particolare, il giudice di merito aveva evidenziato la mancata attivazione, da parte del gestore, delle procedure di allerta previste dalla normativa di protezione civile, a seguito dei bollettini meteorologici che preannunciavano un rischio di piena.
La società di gestione della diga ha impugnato la sentenza del TSAP dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, una erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c. e una insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al TSAP. I giudici di legittimità hanno precisato che, in materia di responsabilità da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto, una volta accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.
La Corte ha evidenziato che il TSAP, nel valutare la sussistenza del caso fortuito, aveva erroneamente valorizzato profili di natura soggettiva, quali l'inosservanza da parte del gestore di alcuni obblighi di comunicazione alle autorità competenti. Secondo la Cassazione, invece, la verifica del caso fortuito deve essere compiuta su un piano puramente oggettivo, accertando se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che, ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., non rilevano le valutazioni sulla condotta del custode, ma esclusivamente l'accertamento dell'esistenza di un evento fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
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testo integrale


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