CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 2154/2022 del 25-01-2022
principi giuridici
Nel giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove il ricorrente censuri in sede di legittimità la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità; allo stesso modo, ove si denunci specularmente l'inammissibilità del motivo di appello, deve essere riportato il contenuto dell'atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità.
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità da Cose in Custodia: Onere Probatorio e Condotta del Danneggiato
La pronuncia in esame trae origine da una domanda di risarcimento danni presentata da una persona che, a seguito di una caduta sugli scalini di un alloggio di servizio militare, aveva riportato lesioni. La richiedente risiedeva nell'alloggio in quanto coniuge di un militare in servizio presso la stessa struttura. L'evento dannoso si era verificato a causa della presenza di ghiaccio sui gradini, sprovvisti di dispositivi antiscivolo.
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità concorrente dei Ministeri convenuti, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, ritenendo sussistente il nesso causale tra la condizione del bene e l'evento lesivo, ma aveva anche valutato il comportamento della danneggiata come concausa del danno, riducendo il risarcimento del 50%.
La Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo che il comportamento della danneggiata avesse interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno. Secondo i giudici di secondo grado, la situazione di pericolo era evidente e facilmente superabile con l'adozione di normali cautele, rendendo il comportamento della danneggiata imprudente e tale da escludere la responsabilità dei Ministeri in quanto custodi del bene.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla danneggiata. In particolare, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente specificato il contenuto dell'atto di appello, impedendo così di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le censure relative al giudizio di fatto della Corte d'Appello, concernenti l'eziologia della caduta e la rilevanza causale della condotta della ricorrente, rientrano nella sfera di valutazione riservata al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato che, in presenza di condizioni climatiche avverse, gravava sulla danneggiata l'onere di provare non solo l'evento storico della caduta, ma anche di aver adottato le opportune cautele per evitarlo. Tale accertamento, di natura fattuale, non è censurabile in sede di legittimità, salvo che per vizi logici, nella specie non riscontrati.
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