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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 22265/2022 del 14-07-2022

principi giuridici

Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.

Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Reiterazione dei Contratti a Termine per Insegnanti di Religione: Abuso e Tutele


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane. Il caso trae origine dalla controversia tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e alcuni insegnanti di religione, i quali lamentavano l'illegittimità della reiterazione dei loro contratti a termine per un periodo superiore a tre anni.
La Corte d'Appello, pur riconoscendo la specificità della disciplina degli insegnanti di religione, aveva ravvisato un abuso nel superamento dei 36 mesi di precariato, liquidando il danno in un'indennità onnicomprensiva. Il MIUR ha impugnato tale decisione, sostenendo la specialità della disciplina degli insegnanti di religione e l'assenza di un obbligo di concorso incondizionato.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del MIUR, ha delineato un quadro normativo complesso, ripercorrendo l'evoluzione della disciplina dell'insegnamento della religione cattolica, a partire dalla legge ###/1930 fino alla legge ###/2003, che ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), in particolare la sentenza del 13 gennaio 2022, che ha escluso l'importanza della specialità del sistema derivante dal gradimento dell'ordinario diocesano ai fini della valutazione dell'abuso.
La Corte ha riconosciuto che il sistema italiano, pur prevedendo una quota del 30% di posti da coprire con contratti a termine, non può legittimare un abuso nella reiterazione di tali contratti. In particolare, la Corte ha individuato due ipotesi di abuso: il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, e l'utilizzazione discontinua del docente, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tali ipotesi, la Corte ha riconosciuto il diritto dei docenti al risarcimento del danno, quantificabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge ###/1966. La Corte ha escluso la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in quanto ciò contrasterebbe con il principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso.
La sentenza in commento rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti degli insegnanti di religione cattolica, ribadendo la necessità di un corretto bilanciamento tra le esigenze di flessibilità del sistema scolastico e la tutela della stabilità del rapporto di lavoro.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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