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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 22482/2022 del 18-07-2022

principi giuridici

In tema di ICI, il presupposto impositivo del "possesso" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, avendo la legge dato esclusiva rilevanza alla titolarità di un diritto di natura reale, non coincide con la mera disponibilità del bene derivante da un diritto personale di godimento, ma si sostanzia esclusivamente nelle situazioni giuridiche soggettive di carattere reale.

In tema di ICI, è soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Imposta Comunale sugli Immobili: Definizione del Soggetto Passivo e Natura del Possesso


La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia riguardante l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), focalizzandosi sulla corretta individuazione del soggetto passivo e sulla natura del possesso rilevante ai fini dell'imposizione.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di una società operante nel settore ferroviario, relativo a immobili adibiti a officina, rimessa e uffici. La società contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo di detenere gli immobili in virtù di un contratto di comodato, e non a titolo di diritto reale o concessorio.
I giudici di merito avevano respinto il ricorso della società, ritenendo sussistente la sua soggettività passiva in quanto concessionaria di aree demaniali. La società ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata corretta qualificazione del rapporto con l'ente pubblico proprietario degli immobili.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e definendo la causa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario della società. I giudici hanno ribadito che, ai fini dell'ICI, il presupposto impositivo è il possesso di immobili, ma la soggettività passiva è attribuita esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Pertanto, la mera disponibilità del bene derivante da un diritto personale di godimento, come il comodato, non è sufficiente a configurare la soggettività passiva ai fini dell'imposta.
La Corte ha evidenziato che i giudici di merito non avevano adeguatamente ricostruito il rapporto tra la società e l'ente pubblico, limitandosi ad affermare l'estensione dell'obbligo di pagamento dell'ICI anche ai concessionari di aree demaniali, senza però fornire argomentazioni precise sulla sussistenza in concreto di tale qualifica in capo alla società.
Inoltre, la Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe, in cui era stata esclusa la sussistenza di un diritto reale di godimento in capo alla società ferroviaria, riconoscendo unicamente un diritto d'uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in questione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse affermato il contrario di quanto già statuito in precedenti occasioni, accogliendo il ricorso della società e compensando integralmente le spese di giudizio, in considerazione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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