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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 22958/2022 del 22-07-2022

principi giuridici

1. L'amministratore del condominio è legittimato passivamente a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengano a diritti sulle cose comuni, potendo costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza preventiva autorizzazione assembleare, ferma restando la necessità di ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione o di impugnazione. La regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., in favore dell'amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti "ex tunc".

2. Ogni condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all'assemblea fissando i limiti del mandato, anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

3. Nel regime antecedente all'introduzione del sesto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. (avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020, convertito in I. n. 126 del 2020), la mancata nomina di un presidente e di un segretario dell'assemblea condominiale o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle deliberazioni assembleari.

4. Il verbale dell'assemblea condominiale non deve contenere l'indicazione analitica delle motivazioni del voto espresso da ciascun partecipante, sicché la mancata documentazione di tali dichiarazioni non costituisce causa di annullabilità della delibera.

5. Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.

6. Ciascun comproprietario ha la facoltà di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, senza avere l'onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, né contrario ai principi di correttezza.

7. Nel regime normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012, la delega conferita all'amministratore per esprimere il voto in assemblea su questione di interesse del medesimo mandatario, non comportava automaticamente un conflitto di interessi, potendosi presumere che il delegante, nel conferire il mandato, avesse valutato anche il proprio interesse come conforme a quello portato dall'amministratore delegato.

8. L'inosservanza dell'obbligo di denuncia degli atti di trasferimento dei beni d'interesse artistico o storico vincolati appartenenti a privati determina la nullità degli atti compiuti in violazione del diritto di prelazione in favore dello Stato, nullità che non può essere fatta valere nei rapporti tra privati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibere Condominiali: Ammissibilità dell'Azione e Profili di Legittimità


La pronuncia in esame affronta un ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto l'impugnazione di una condomina contro una delibera assembleare. La vicenda trae origine dall'impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 del codice civile, di una delibera condominiale assunta in data 6 maggio 2010. Le contestazioni della condomina riguardavano molteplici aspetti, tra cui la validità delle deleghe, la regolarità della convocazione dell'assemblea, la nomina del segretario, il rendiconto delle spese, l'accesso alla documentazione condominiale, la ripartizione delle spese e l'autorizzazione ad agire in giudizio contro terzi.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando singolarmente i dodici motivi proposti dalla ricorrente. In particolare, la Corte ha ribadito alcuni principi consolidati in materia condominiale.
Quanto alla legittimazione dell'amministratore a resistere in giudizio, la Corte ha precisato che l'amministratore è legittimato a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, a meno che le delibere non attengano a diritti reali sulle cose comuni. In tal caso, l'amministratore deve ottenere la ratifica del suo operato da parte dell'assemblea.
In merito alla regolarità della convocazione dell'assemblea, la Corte ha ricordato che è compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione. Tuttavia, la mancata indicazione nel verbale del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento.
Con riferimento alle deleghe, la Corte ha precisato che ogni condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all'assemblea fissando i limiti del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Tuttavia, solo il condomino delegante è legittimato a far valere l'esorbitanza dell'attività del delegato rispetto ai limiti del mandato conferitogli.
In relazione alla nomina del segretario dell'assemblea, la Corte ha ribadito che la mancata nomina o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle deliberazioni assembleari. Il verbale dell'assemblea condominiale non deve contenere l'indicazione analitica delle motivazioni del voto espresso da ciascun partecipante, sicché la mancata documentazione di tali dichiarazioni non costituisce causa di annullabilità della delibera.
Quanto all'accesso alla documentazione condominiale, la Corte ha ricordato che ciascun comproprietario ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, senza avere l'onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, né si riveli contraria ai principi di correttezza.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla presunta nullità dei titoli di acquisto delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, in quanto tale questione esula dal possibile ambito cognitivo di un giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare condominiale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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