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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 23239/2022 del 26-07-2022

principi giuridici

La condotta dell'avvocato che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, la cui permanenza cessa, al più tardi, con la decisione disciplinare di primo grado, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito.

L'illecito disciplinare consistente nell'impossessamento o trattenimento ingiustificato di somme ricevute dall'avvocato in nome e per conto del cliente, in violazione dell'art. 41 del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis, ha natura permanente, in quanto non si esaurisce nella semplice percezione della somma, ma ricomprende il comportamento, protrattosi nel tempo, consistente nell'avere l'avvocato mantenuto nella propria disponibilità un importo che, invece, avrebbe dovuto essere immediatamente ri-consegnato al cliente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sospensione dall'esercizio della professione forense per appropriazione indebita e violazione dei doveri deontologici: natura permanente dell'illecito disciplinare e decorrenza della prescrizione


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso avverso una sentenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che confermava la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni dall'esercizio della professione forense inflitta ad un avvocato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD). L'avvocato era stato ritenuto responsabile di diverse violazioni del Codice Deontologico Forense, tra cui la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, l'infedele adempimento del mandato in danno della parte assistita, la diffusione di informazioni non veritiere sulla propria attività professionale e l'illecita appropriazione di somme di denaro.
In particolare, all'avvocato era stato contestato di aver indotto una società estera a versargli ingenti somme di denaro, prospettando la possibilità di ottenere finanziamenti, e di aver poi trattenuto tali somme, pari a 200.000 euro, senza restituirle. Tali condotte avevano dato luogo anche ad un procedimento penale per truffa aggravata, conclusosi in primo grado con la condanna dell'avvocato.
Il CNF aveva ritenuto legittimo l'utilizzo delle prove penali da parte del CDD, sottolineando comunque l'autonomia della decisione disciplinare. Aveva inoltre confermato l'accertamento dei fatti contestati, evidenziando che l'appropriazione indebita delle somme depositate fiduciariamente dalla società estera configurava una grave violazione dei doveri professionali.
Avverso la decisione del CNF, l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 56 della legge n. 247/2012 e l'omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare. Il ricorrente sosteneva che, pur considerando gli atti interruttivi della prescrizione e il periodo di sospensione del procedimento disciplinare, la prescrizione degli illeciti contestati era intervenuta prima della decisione del CNF.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa alla prescrizione. I giudici hanno evidenziato che le condotte contestate all'avvocato, pur potendo astrattamente rientrare in fattispecie penali, avevano natura disciplinare e si inserivano all'interno di un rapporto contrattuale professionale, soggetto alle norme di deontologia forense. Pertanto, non potevano essere applicate le categorie penalistiche relative ai reati istantanei, ma doveva essere affermata la natura permanente degli illeciti disciplinari in questione.
La Corte ha sottolineato che il principale illecito disciplinare contestato consisteva nell'ingiustificato impossessamento e trattenimento della somma ricevuta dall'avvocato in nome e per conto del cliente. Tale condotta non si esauriva nella semplice percezione della somma, ma comprendeva il comportamento, protrattosi nel tempo, consistente nel mantenere nella propria disponibilità un importo che avrebbe dovuto essere immediatamente restituito al cliente. Tale comportamento integrava una violazione dell'art. 41 del Codice Deontologico Forense, che impone all'avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito e di renderne sollecitamente conto.
La Corte ha inoltre precisato che, pur riconoscendo la natura permanente dell'illecito disciplinare, occorre individuare un limite alternativo alla "permanenza", al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso. In analogia alla giurisprudenza penale e civile, tale limite è stato individuato nella decisione disciplinare di primo grado. Nel caso di specie, la decisione disciplinare di primo grado era intervenuta in data anteriore al decorso del termine prescrizionale massimo previsto dalla legge n. 247/2012.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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