blog dirittopratico

3.857.211
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 23779/2022 del 29-07-2022

principi giuridici

La sospensione necessaria del giudizio di divisione ereditaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non si estende al giudizio di divisione avente ad oggetto beni in comunione ordinaria tra le stesse parti, pur in presenza di un nesso di pregiudizialità tra la divisione ereditaria e un diverso giudizio concernente la successione del dante causa.

La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza, accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione integrale delle spese, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estinzione del giudizio di divisione ereditaria per rinuncia al ricorso: profili processuali


La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di divisione ereditaria promosso da un soggetto nei confronti dei suoi fratelli, avente ad oggetto sia i beni caduti in successione dalla madre, sia i beni in comunione ordinaria tra i fratelli stessi, questi ultimi oggetto di una precedente donazione da parte della madre.
I convenuti, costituitisi in giudizio, avevano eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in via preliminare, avevano chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pregiudizialità di un'altra controversia, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, relativa alla divisione dei beni caduti nella successione della nonna dei germani, madre della de cuius. Secondo i convenuti, la presenza di beni pervenuti per successione dalla nonna all'interno dell'asse ereditario materno, e la pendenza del giudizio divisorio relativo a tale successione, rendevano necessaria la sospensione del giudizio successivamente intentato, in virtù del principio di universalità della divisione ereditaria.
Il Tribunale adito aveva accolto l'istanza di sospensione, ritenendo che, ai fini della divisione dell'eredità materna, non potessero non rilevare i diritti vantati dalla de cuius sull'asse ereditario della propria madre, la cui divisione era oggetto del giudizio pendente in Cassazione.
Avverso tale ordinanza, l'attore aveva proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, articolando diversi motivi di doglianza. In particolare, il ricorrente contestava l'erronea applicazione dei principi in materia di divisione ereditaria, sostenendo la prevalenza della divisione sulle regole della comunione e la derogabilità del principio di universalità della divisione ereditaria. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 295 c.p.c., per aver il Tribunale disposto la sospensione del giudizio senza tenere conto della possibilità di procedere alla divisione parziale dei beni ereditari e della diversa consistenza del patrimonio della nonna. Ulteriori motivi di ricorso riguardavano l'omessa concessione del termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla domanda riconvenzionale proposta dai resistenti e l'erronea estensione della sospensione anche alla domanda di divisione dei beni in comunione ordinaria tra i fratelli. Infine, il ricorrente contestava l'omesso accertamento dell'abuso del diritto da parte dei convenuti, ritenendo la richiesta di sospensione dettata da finalità meramente ostruzionistiche.
Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, con contestuale accordo sull'integrale compensazione delle spese del giudizio, motivato dall'avvenuta definizione della controversia cui ineriva il regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della sua accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza disporre nulla in merito alle spese processuali, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25189 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.008 secondi in data 6 maggio 2026 (IUG:5G-5AAD72) - 2497 utenti online