CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 23779/2022 del 29-07-2022
principi giuridici
La sospensione necessaria del giudizio di divisione ereditaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non si estende al giudizio di divisione avente ad oggetto beni in comunione ordinaria tra le stesse parti, pur in presenza di un nesso di pregiudizialità tra la divisione ereditaria e un diverso giudizio concernente la successione del dante causa.
La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza, accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione integrale delle spese, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Estinzione del giudizio di divisione ereditaria per rinuncia al ricorso: profili processuali
La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di divisione ereditaria promosso da un soggetto nei confronti dei suoi fratelli, avente ad oggetto sia i beni caduti in successione dalla madre, sia i beni in comunione ordinaria tra i fratelli stessi, questi ultimi oggetto di una precedente donazione da parte della madre.
I convenuti, costituitisi in giudizio, avevano eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in via preliminare, avevano chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pregiudizialità di un'altra controversia, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, relativa alla divisione dei beni caduti nella successione della nonna dei germani, madre della de cuius. Secondo i convenuti, la presenza di beni pervenuti per successione dalla nonna all'interno dell'asse ereditario materno, e la pendenza del giudizio divisorio relativo a tale successione, rendevano necessaria la sospensione del giudizio successivamente intentato, in virtù del principio di universalità della divisione ereditaria.
Il Tribunale adito aveva accolto l'istanza di sospensione, ritenendo che, ai fini della divisione dell'eredità materna, non potessero non rilevare i diritti vantati dalla de cuius sull'asse ereditario della propria madre, la cui divisione era oggetto del giudizio pendente in Cassazione.
Avverso tale ordinanza, l'attore aveva proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, articolando diversi motivi di doglianza. In particolare, il ricorrente contestava l'erronea applicazione dei principi in materia di divisione ereditaria, sostenendo la prevalenza della divisione sulle regole della comunione e la derogabilità del principio di universalità della divisione ereditaria. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 295 c.p.c., per aver il Tribunale disposto la sospensione del giudizio senza tenere conto della possibilità di procedere alla divisione parziale dei beni ereditari e della diversa consistenza del patrimonio della nonna. Ulteriori motivi di ricorso riguardavano l'omessa concessione del termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla domanda riconvenzionale proposta dai resistenti e l'erronea estensione della sospensione anche alla domanda di divisione dei beni in comunione ordinaria tra i fratelli. Infine, il ricorrente contestava l'omesso accertamento dell'abuso del diritto da parte dei convenuti, ritenendo la richiesta di sospensione dettata da finalità meramente ostruzionistiche.
Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, con contestuale accordo sull'integrale compensazione delle spese del giudizio, motivato dall'avvenuta definizione della controversia cui ineriva il regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della sua accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza disporre nulla in merito alle spese processuali, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.