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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 24061/2022 del 03-08-2022

principi giuridici

La pretesa di restituzione del bene assoggettato a confisca penale, avanzata dal soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca o da un terzo che si assuma proprietario o titolare di un diritto reale sul bene, va proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui agli artt. 628 e ss. c.p.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione penale.

In tema di usucapione, il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza di appello al periodo antecedente alla cessione dell'immobile a terzi, deve intendersi riferito all'intero periodo anteriore alla confisca, incluso l'intervallo temporale tra la vendita a terzi e la confisca medesima, al fine di escludere l'usucapione anche durante tale intervallo temporale per assenza di un valido atto di interversione del possesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione di un Immobile Confiscato: Onere della Prova e Competenza Giurisdizionale


La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante la richiesta di accertamento dell'usucapione di un immobile, avanzata dagli eredi di un soggetto che per anni aveva occupato un terreno con sovrastante manufatto abitativo. L'azione era stata promossa nei confronti dei Ministeri competenti, in quanto l'immobile era divenuto di proprietà dello Stato a seguito di confisca disposta in sede penale.
Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e di legittimazione attiva degli stessi in relazione alla domanda riconvenzionale di indennità per occupazione abusiva. La Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva invece riconosciuto la proprietà statale del bene, rigettando le domande di usucapione e condannando gli eredi al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo.
I ricorrenti, nel ricorso per Cassazione, hanno sollevato diverse questioni, tra cui la presunta violazione di norme penali in relazione alla confisca, l'omesso esame della domanda di usucapione abbreviata, l'erronea qualificazione della natura demaniale del bene e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In particolare, ha ribadito un principio fondamentale: la pretesa di un terzo che si affermi proprietario di un bene assoggettato a confisca penale deve essere fatta valere, a prescindere dalla natura della confisca, di fronte al giudice dell'esecuzione penale. Tale giudice è competente a valutare la regolarità del titolo esecutivo e la confiscabilità del bene, mentre, in caso di controversia sulla proprietà, deve rimettere la questione al giudice civile. Pertanto, secondo la Corte, i ricorrenti avrebbero dovuto, prima di adire il giudice civile per il riconoscimento dell'usucapione, presentare un'istanza di restituzione del bene al giudice dell'esecuzione penale.
Inoltre, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'omesso esame della domanda di usucapione abbreviata, evidenziando che la Corte d'Appello aveva correttamente accertato che l'originario occupante aveva iniziato a detenere il bene in forza di un titolo convenzionale, senza mai compiere un valido atto di interversione del possesso idoneo a trasformare la detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti, relative alla natura demaniale del bene e alla sua inclusione nel complesso abbaziale vincolato, sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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