CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 24088/2022 del 03-08-2022
principi giuridici
In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218, comma 2, c.d.s., va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente, trovando applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.
In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale, in quanto, nel caso di queste ultime, il verbale di accertamento è privo della potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inammissibilità del ricorso per contestazioni relative a violazioni di natura penale e termini di sospensione della patente
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso avverso una sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva riformato una decisione del Giudice di Pace. Quest'ultimo aveva rigettato l'opposizione ad un provvedimento di sospensione della patente di guida emesso a seguito di una contestazione per guida in stato di ebbrezza.
Il ricorrente contestava la violazione dell'articolo del Codice della Strada relativo alla guida in stato di ebbrezza, nonché l'omessa pronuncia sulla presunta violazione dei termini per la sospensione della patente da parte del Prefetto.
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. In primo luogo, ha ribadito che la violazione contestata al ricorrente ha natura penale e che, pertanto, la legittimità dell'accertamento deve essere valutata nella sede penale competente. In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione dei termini per la sospensione della patente, la Corte ha richiamato un principio di diritto consolidato. Tale principio stabilisce che, ai fini del rispetto del termine di quindici giorni previsto per l'emissione dell'ordinanza di sospensione da parte del Prefetto, rileva la data di invio della patente ritirata da parte dell'organo accertatore, senza che assuma rilevanza il fatto che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della patente. La Corte ha precisato che, non essendo previsto un termine per la notifica, si applica il principio generale secondo cui le procedure amministrative devono concludersi entro trenta giorni, escludendo dal computo i giorni necessari per l'invio della patente al Prefetto.
La Corte ha inoltre evidenziato che l'immediata opposizione in sede giurisdizionale avverso il verbale di accertamento è consentita solo per le violazioni al Codice della Strada che possono divenire titolo esecutivo, mentre non è applicabile nel caso di violazioni soggette a sanzione penale, come la guida in stato di ebbrezza, in cui il verbale si limita a constatare il fatto e non è direttamente impugnabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.