CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 24434/2022 del 08-08-2022
principi giuridici
Nel giudizio di licenziamento collettivo, è inammissibile in sede di legittimità la censura relativa alla non contestualità delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, qualora la questione sia stata sollevata per la prima volta in appello e il ricorrente non indichi specificamente la sede processuale ove rinvenire l'atto dal quale evincere l'avvenuta tempestiva formulazione dell'eccezione.
In sede di ricorso per cassazione, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., restando inammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
testo integrale
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sintesi e commento
Limiti del sindacato giudiziale nelle procedure di licenziamento collettivo: onere di allegazione e motivazione
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di licenziamento collettivo, originato da una procedura di riduzione del personale avviata da un istituto bancario. La vicenda, complessa e articolata, ha visto diverse fasi processuali, inclusa una pronuncia di Cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, a seguito di accoglimento di un ricorso per revocazione.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, ritenendolo illegittimo per diverse ragioni, tra cui la non contestualità delle comunicazioni previste dalla legge e la mancanza di nesso causale tra il ridimensionamento aziendale e il suo specifico licenziamento.
La Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva rigettato le doglianze del lavoratore. In particolare, aveva ritenuto inammissibile la censura relativa alla non contestualità delle comunicazioni, in quanto sollevata per la prima volta in appello. Quanto alla pretesa nullità del licenziamento per mancanza di nesso causale, la Corte territoriale aveva affermato che, una volta verificata la regolarità della procedura e la completezza delle informazioni fornite alle organizzazioni sindacali, il controllo giudiziale doveva arrestarsi, in quanto le ragioni addotte dall'impresa erano state oggetto di valutazione nell'accordo sindacale.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi. Con il primo, lamentava la violazione di legge in relazione alla non contestualità delle comunicazioni. Con il secondo, deduceva la nullità della sentenza per vizio di motivazione, contestando la ritenuta irrilevanza dell'indagine sul nesso causale tra il ridimensionamento e il licenziamento, evidenziando come fosse stata contestata la superfluità del proprio licenziamento rispetto al numero degli esuberi individuato.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito l'onere del ricorrente di indicare specificamente la sede processuale in cui era stata tempestivamente sollevata l'eccezione di inefficacia del licenziamento per difetto di contestualità delle comunicazioni. La mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità del motivo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ricordato che, in sede di ricorso per Cassazione, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, le pretese omissioni motivazionali attingevano le valutazioni della Corte d'Appello circa i limiti del sindacato di merito delle scelte imprenditoriali e, pertanto, sono state ritenute inammissibili.
La pronuncia ribadisce principi consolidati in materia di licenziamenti collettivi, con particolare riferimento all'onere di allegazione gravante sul ricorrente e ai limiti del sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali, soprattutto quando queste sono state oggetto di accordo sindacale.