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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 24479/2022 del 09-08-2022

principi giuridici

Il giudice di merito incorre in violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., qualora fondi il proprio ragionamento presuntivo su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., sussumendo sotto la previsione di tale norma fatti privi dei caratteri legali e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma stessa, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta".

In tema di azione di riduzione, la regola probatoria che consente ai legittimari di provare la simulazione anche attraverso presunzioni non è automaticamente estensibile alla domanda di simulazione proposta da un soggetto non legittimario, dovendo in tal caso l'ammissibilità della prova per presunzioni essere verificata secondo le regole ordinarie.

Nel negotium mixtum cum donatione, la simulazione non è diretta a fare emergere un trasferimento fatto senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma una donazione indiretta realizzata attraverso una vendita a prezzo inferiore al valore reale del bene, compiuta dagli alienanti coscientemente e per spirito di liberalità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Simulazione contrattuale e prova presuntiva: limiti all'estensione automatica tra negozi collegati


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata dalla contestazione di atti di compravendita posti in essere dai genitori, successivamente deceduti, a favore di una figlia e della moglie di un altro figlio. La controversia si incentra sulla presunta natura simulata di tali atti, celanti in realtà delle donazioni lesive della quota di legittima di un'altra figlia.
In particolare, la figlia che si riteneva lesa agiva in giudizio sostenendo che un atto di vendita di un fondo agricolo, stipulato dai genitori a favore della moglie del fratello, dissimulasse una donazione, in quanto il prezzo pattuito era inferiore al valore reale del bene. La convenuta, a sua volta, eccepiva che anche un precedente atto di vendita, con cui i genitori avevano trasferito un immobile all'attrice e al marito, celasse una donazione, chiedendo che di ciò si tenesse conto ai fini del calcolo della quota di legittima.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ma la Corte d'Appello riformava la decisione, ritenendo che entrambi gli atti di compravendita fossero simulati e che, in realtà, costituissero donazioni. Tuttavia, la Corte territoriale rigettava la domanda di riduzione della legittima, in quanto riteneva che l'attrice avesse già ricevuto, con l'atto di donazione dissimulato, un valore superiore alla quota di legittima spettante.
La questione giungeva quindi all'attenzione della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza d'appello. I giudici di legittimità hanno censurato l'operato della Corte territoriale, rilevando che quest'ultima aveva erroneamente esteso le conclusioni raggiunte in merito alla simulazione del primo atto di compravendita (quello a favore della moglie del fratello) al secondo atto (quello a favore della figlia e del marito), senza svolgere un'autonoma e specifica valutazione degli elementi probatori relativi a quest'ultimo.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la prova della simulazione, pur potendo essere fornita per presunzioni, deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, specificamente riferibili al singolo negozio giuridico oggetto di contestazione. Non è quindi ammissibile un'estensione automatica delle conclusioni raggiunte in relazione a un determinato atto ad un altro, pur se collegato, senza una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti probatori richiesti dalla legge.
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare che l'atto di compravendita a favore della figlia era stato stipulato anche a favore del marito, con la conseguenza che, ai fini del calcolo della quota di legittima, si sarebbe dovuto tenere conto solo della metà del valore del bene donato alla figlia, essendo l'altra metà oggetto di donazione in favore di un soggetto diverso.
La sentenza in commento ribadisce quindi l'importanza di una rigorosa valutazione degli elementi probatori in materia di simulazione contrattuale, sottolineando la necessità di un'analisi specifica e individualizzata per ciascun negozio giuridico contestato, evitando generalizzazioni o estensioni automatiche tra atti diversi, anche se collegati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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