CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 24836/2022 del 17-08-2022
principi giuridici
Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase.
In ipotesi di successione legittima, qualora il de cuius abbia distribuito in vita tutto il suo patrimonio mediante donazioni, l'azione di riduzione contro i donatari, promossa dal legittimario chiamato all'eredità ab intestato, non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, fermo restando che l'esercizio dell'azione di riduzione comporta tacita accettazione di eredità.
In caso di azione di riduzione per lesione di legittima, qualora sia dedotta l'insufficienza del relictum rispetto alla quota di riserva, è onere del legittimario che agisce in riduzione dimostrare l'esistenza e la consistenza dei beni relitti al fine del calcolo della quota di riserva, salvo che l'esistenza di tali beni sia irrilevante ai fini della decisione.
La donazione con riserva di usufrutto in favore del donante deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Azione di riduzione e onere della prova: precisazioni sul riparto in caso di lesione di legittima
La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda successoria, originata dall'azione di riduzione promossa dagli eredi di un figlio del de cuius nei confronti di un altro figlio, beneficiario di donazioni, alcune delle quali dissimulate sotto forma di compravendite. La controversia, giunta all'attenzione della Corte di Cassazione a seguito del ricorso del convenuto, ha offerto l'occasione per ribadire alcuni principi cardine in materia di successione necessaria e di riparto dell'onere probatorio.
Il caso traeva origine dalla successione legittima di una persona, i cui figli avevano agito in giudizio contro un altro fratello, al fine di ottenere la riduzione delle donazioni che quest'ultimo aveva ricevuto in vita dal genitore. Il convenuto si era difeso eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione di riduzione e l'inammissibilità della stessa per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto le eccezioni del convenuto, accogliendo la domanda degli attori.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affrontato diverse questioni. In primo luogo, ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla presunta nullità della notificazione dell'atto di citazione, in quanto la Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione anche su un'autonoma ratio decidendi, non impugnata dal ricorrente, relativa all'interruzione della prescrizione per effetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, richiamando il principio secondo cui tale requisito non è richiesto quando l'azione di riduzione sia proposta contro donatari e legatari chiamati come coeredi, come nel caso di specie.
Infine, la Corte ha respinto il motivo con cui il ricorrente lamentava che la Corte d'Appello avesse attribuito al convenuto l'onere di dimostrare l'entità dell'asse ereditario. La Corte ha ribadito che, in caso di lesione di legittima, il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e provare la lesione stessa, ma che tale onere può essere assolto anche mediante la deduzione della manifesta insufficienza del relictum. Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che, pur essendo emersa l'esistenza di un bene relitto di modesto valore, la sua inclusione nel conteggio non avrebbe modificato l'esito della lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.