CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 24974/2022 del 19-08-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione, pur formalmente convenuta, è tenuta a fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, potendo avvalersi di presunzioni semplici che trasferiscono sull'opponente l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.
L'attività di ausiliario del mediatore o di una società di mediazione, consistente nel fornire informazioni di natura tecnica e amministrativa sugli immobili o nel fungere da tramite linguistico, rientra nell'ambito delle attività ausiliarie e strumentali che non richiedono l'iscrizione nel ###.
La valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per poter valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mediazione Immobiliare e Onere della Prova: la Cassazione Ribadisce i Principi
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante una sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto per presunta attività di mediazione immobiliare abusiva. La vicenda trae origine da un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un professionista, accusato di aver svolto attività di mediazione senza la necessaria abilitazione. L'### contestava di aver agito in qualità di collaboratore di un'agenzia immobiliare, limitandosi a fornire supporto tecnico e linguistico, senza svolgere attività di intermediazione vera e propria.
Il Tribunale, riformando la decisione del Giudice di Pace, aveva annullato la sanzione, ritenendo insufficienti gli elementi probatori forniti dall'### per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività di mediazione. In particolare, il Tribunale aveva considerato gli annunci immobiliari contenenti i contatti del professionista come semplici indizi, compatibili con un'attività di supporto e non idonei a provare l'intermediazione.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell'###, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di onere della prova nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Ha ricordato che, sebbene l'### possa avvalersi di presunzioni per dimostrare l'illecito, tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile. In altre parole, i fatti noti dai quali si intende desumere il fatto ignoto (l'attività di mediazione abusiva) devono essere tali da rendere quest'ultimo una conseguenza ragionevole e probabile, secondo un criterio di normalità.
Nel caso specifico, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall'### non fossero sufficientemente univoci per dimostrare l'attività di mediazione. La Corte ha sottolineato che la mera indicazione dei propri contatti negli annunci immobiliari, così come la conoscenza della lingua tedesca, non provano automaticamente l'attività di intermediazione, potendo tali elementi essere compatibili con un ruolo di supporto tecnico e linguistico all'agenzia immobiliare.
La Cassazione ha precisato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è compito del giudice di merito, e che tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da errori logici o giuridici. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi in materia di prova presuntiva, valutando gli elementi indiziari nel loro complesso e giungendo alla conclusione che non fossero sufficienti a provare l'attività di mediazione abusiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.