CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 25099/2022 del 22-08-2022
principi giuridici
Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutarsi, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Servitù Coattiva di Passaggio: Valutazione delle Esigenze Concrete del Fondo Dominante
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, analizzando i presupposti di applicabilità degli articoli 1051 e 1052 del codice civile.
La vicenda trae origine dalla domanda di una società proprietaria di un fondo rustico, che aveva citato in giudizio i proprietari dei fondi confinanti, al fine di ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio. La società lamentava che il proprio fondo avesse un accesso alla via pubblica esclusivamente pedonale e non ampliabile per il transito di mezzi meccanici.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1052 c.c., e affermando che la società avrebbe potuto unicamente chiedere l'ampliamento del passaggio già esistente, ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, c.c. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che la fattispecie dovesse essere ricondotta all'art. 1052, primo comma, c.c., in quanto il fondo della società non era totalmente intercluso, ma dotato di un accesso alla pubblica via, seppur ritenuto insufficiente. Tuttavia, i giudici d'appello avevano ritenuto che non vi fosse prova che il fondo fosse concretamente coltivato dalla società, risultando anzi che la parte destinata ad uliveto era incolta. Irrilevante era stata ritenuta la presenza di un fabbricato con destinazione abitativa, non risultando né che l'immobile fosse abitato né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della società, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di servitù coattiva di passaggio. In primo luogo, ha sottolineato la differenza tra le domande ex artt. 1051 e 1052 c.c., evidenziando che i fatti costitutivi del diritto potestativo sono diversi a seconda che si tratti di fondo assolutamente intercluso (totale assenza di uscita sulla via pubblica), relativamente intercluso (passaggio esistente insufficiente) o non intercluso (passaggio inadeguato rispetto alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria e impossibilità di ampliamento).
In secondo luogo, la Corte ha affermato che la valutazione dell'esistenza dell'interclusione è un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto, con motivazione adeguata, che la presenza di un preesistente accesso alla via pubblica, transitabile anche con piccoli mezzi meccanici, escludesse l'applicabilità dell'art. 1051 c.c.
Infine, la Suprema Corte ha confermato che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che deve essere valutato in concreto, con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione. Nel caso in esame, la Corte genovese aveva ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza di una concreta prospettiva di sfruttamento agricolo del fondo, anche in considerazione delle deduzioni della società, oscillanti tra esigenze agricole e l'esigenza di garantire l'accesso ad unità abitative.
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