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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 25606/2022 del 31-08-2022

principi giuridici

Non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento.

In tema di inadempimento contrattuale, qualora le parti abbiano pattuito che il pagamento del prezzo di un terreno avvenga mediante la consegna di immobili da costruire, costituisce grave inadempimento, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, il mancato avvio delle pratiche per la convenzione di lottizzazione e la mancata realizzazione degli immobili, rendendo colpevolmente mancante la prestazione principale dedotta in contratto.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura relativa alla domanda di ingiustificato arricchimento che si sostanzia nella mera affermazione, priva di aggancio dimostrativo, che la parte venditrice avrebbe beneficiato delle opere eseguite, sollecitando in tal modo un nuovo giudizio di merito precluso al giudice di legittimità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compravendita Immobiliare e Collegamento Negoziale: Inadempimento e Risoluzione Contrattuale


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda contrattuale riguardante la compravendita di un terreno e un contestuale contratto preliminare per la costruzione di immobili sullo stesso. Alcuni soggetti privati avevano citato in giudizio una società a responsabilità limitata unipersonale, chiedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, oltre al risarcimento dei danni, nonché la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato contestualmente.
I privati avevano venduto alla società un terreno, pattuendo che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto tramite la costruzione di due immobili sul terreno stesso, entro un termine stabilito. Contestualmente, avevano stipulato un contratto preliminare con cui promettevano di acquistare dalla società i due immobili che sarebbero stati costruiti. Tuttavia, la società non aveva dato seguito alla costruzione degli immobili, né aveva provveduto alla stipula della convenzione di urbanizzazione necessaria. Inoltre, la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del preliminare era risultata carente dei requisiti di legge.
Di fronte a tale situazione, i privati avevano chiesto la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, sostenendo che il prezzo di vendita doveva essere costituito dagli immobili mai realizzati e che sussisteva un collegamento negoziale tra i due contratti. La società si era costituita in giudizio, contestando solo lo stato di insolvenza della società che aveva rilasciato la fideiussione e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo di vendita o, in subordine, un indennizzo per l'arricchimento ingiustificato dei privati.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le domande principali dei privati, dichiarando la risoluzione dei contratti e condannando la società al risarcimento dei danni. La società aveva impugnato la sentenza, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che non avesse ragionevoli possibilità di essere accolto.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. In particolare, la Corte ha evidenziato che la decisione di risoluzione del contratto di compravendita del terreno si fondava su due distinte rationes decidendi: la nullità del contratto preliminare per irregolarità della fideiussione e il grave inadempimento della società alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
La Corte ha ritenuto che, anche a prescindere dalla questione della validità della fideiussione, sussistesse un grave inadempimento della società, consistente nel mancato avvio della costruzione degli immobili e nella mancata stipula della convenzione di urbanizzazione. Tale inadempimento era stato ritenuto sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, in quanto il pagamento del prezzo era strettamente collegato alla realizzazione degli immobili.
La Corte ha inoltre rigettato gli altri motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure relative al rigetto delle domande riconvenzionali della società e alla liquidazione dei danni. In particolare, la Corte ha evidenziato che la società non aveva fornito la prova di un incremento di valore del terreno a seguito dei lavori eseguiti e che i testimoni avevano confermato l'asportazione di pietre dal terreno da parte della società.
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testo integrale


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