CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 27834/2022 del 22-09-2022
principi giuridici
In materia di regolamento di confini, qualora le parti abbiano identificato nel contratto di compravendita la porzione di immobile oggetto del trasferimento mediante specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, tali elementi assumono valore determinante ai fini dell'interpretazione dell'effettivo intento negoziale, superando la loro ordinaria natura di elemento probatorio sussidiario.
In tema di regolamento di confini, il ricorso alle mappe catastali è consentito al giudice non solo in caso di mancanza assoluta di altri elementi probatori, ma anche qualora questi ultimi, per consistenza o attendibilità, risultino inidonei alla determinazione certa del confine, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito.
Nel caso di vendita a corpo, l'irrilevanza dell'estensione del fondo si limita alla determinazione del prezzo, ai sensi degli artt. 1537 e 1538 c.c., senza incidere sull'identificazione del bene effettivamente venduto.
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testo integrale
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sintesi e commento
Regolamento di Confini: Prevalenza del Titolo di Acquisto "a Corpo" e della Prova Testimoniale
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione si è occupata di una controversia relativa al regolamento di confini tra due proprietà limitrofe. La vicenda trae origine dalla domanda di un soggetto, proprietario di un immobile in costruzione, il quale lamentava l'occupazione e l'usurpazione di una porzione del suo terreno da parte dei proprietari dei fondi confinanti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la domanda, basandosi sul titolo di proprietà e sulle testimonianze raccolte. Era emerso che l'acquisto era stato effettuato "a corpo" e che, nella zona contestata, preesisteva un muro di contenimento, successivamente trasformato in una struttura in cemento armato con recinzione, che di fatto delimitava le proprietà. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione.
Il ricorrente, in Cassazione, ha contestato la violazione dell'articolo 950 del Codice Civile, sostenendo che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente considerato i titoli di proprietà dei convenuti e che avesse erroneamente interpretato il proprio titolo di acquisto, in particolare la clausola relativa alla vendita "a corpo" con tutte le pertinenze e aderenze, anche in base ai titoli di provenienza. A suo dire, tale clausola gli avrebbe conferito il diritto di agire in caso di sconfinamento illegittimo, anche in relazione a previsioni contenute in titoli antecedenti al suo acquisto. Lamentava, inoltre, l'omessa verifica del contenuto dei titoli di proprietà e, in subordine, la mancata utilizzazione delle mappe catastali, data l'incertezza della prova testimoniale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che, in caso di incertezza del confine tra due fondi, l'articolo 950 del Codice Civile consente l'accertamento giudiziale, ammettendo ogni mezzo di prova. Tuttavia, l'utilizzo delle mappe catastali è previsto solo in via sussidiaria, qualora gli altri elementi probatori risultino insufficienti o inattendibili.
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi in materia di regolamento di confini. Avendo accertato che la vendita era avvenuta "a corpo" e non "a misura", avevano determinato il confine sulla base dell'identificazione concreta del bene compravenduto, dando rilievo anche alle testimonianze che attestavano l'esistenza del muro di contenimento preesistente, considerato come confine tra le proprietà. La Corte ha sottolineato che la valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è prerogativa del giudice di merito.
Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato il titolo di proprietà e le risultanze della prova testimoniale, senza necessità di ricorrere alle mappe catastali o a una consulenza tecnica d'ufficio. La Corte ha precisato che il vizio di violazione di legge sussiste solo in caso di erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, mentre l'errata ricostruzione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.