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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 28421/2022 del 29-09-2022

principi giuridici

La mera inerzia del lavoratore nel contestare i provvedimenti datoriali o nel rivendicare differenze retributive non determina la perdita del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima sospensione e collocazione in CIGS, occorrendo un comportamento concludente che riveli in modo univoco la volontà abdicativa.

La richiesta di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale, derivante dalla mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro, legittimando i lavoratori a chiedere al giudice ordinario l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità della sospensione del lavoro e criteri di scelta dei dipendenti in caso di CIGS: un'analisi della pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva condannata a risarcire un dipendente. Quest'ultimo aveva subito un danno patrimoniale a causa dell'illegittima sospensione dal lavoro e del conseguente collocamento in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Il lavoratore aveva agito in giudizio lamentando l'illegittimità della sua sospensione e chiedendo il risarcimento del danno subito, pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato e l'indennità di CIGS ricevuta. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano accolto la domanda del lavoratore, ritenendo illegittima la sospensione.
La società ha impugnato la decisione d'appello con un ricorso articolato in numerosi motivi. Tra le principali contestazioni, la società ha lamentato che i giudici di merito avrebbero autonomamente rilevato vizi della procedura di CIGS, sostituendosi al lavoratore che si era limitato a contestare la mancata previsione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, e non la genericità degli stessi. Inoltre, la società ha sostenuto che l'inerzia del lavoratore, protrattasi per anni senza contestare i provvedimenti datoriali, avesse determinato la perdita del diritto al risarcimento. Ulteriori motivi di ricorso riguardavano la prescrizione del diritto al risarcimento, la mancata costituzione in mora del datore di lavoro, la presunta legittimità dei criteri di scelta adottati, e l'omessa valutazione di documenti probatori.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. In particolare, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'interpretazione della domanda del lavoratore, affermando che l'ipotetica erroneità di tale interpretazione poteva essere dedotta solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Quanto alla presunta inerzia del lavoratore, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto, occorrendo un "quid pluris" che esprima una chiara volontà abdicativa.
La Suprema Corte ha poi confermato la valutazione dei giudici di merito in merito alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. Ha evidenziato che gli accordi sindacali facevano riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza indicare i criteri specifici per individuare i lavoratori da sospendere. Tale genericità, secondo la Corte, si riverbera negativamente sugli adempimenti prescritti dalla legge in materia di CIGS.
Infine, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla prescrizione del diritto al risarcimento, alla mancata costituzione in mora del datore di lavoro, e all'omessa valutazione di documenti probatori. La Corte ha ribadito che la richiesta di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in CIGS ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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